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Superbonus 110%: chiarimenti sui rivestimenti a cappotto negli edifici tutelati e esenzione dall'autorizzazione

Solo per gli immobili realizzati dopo il 1945 il rivestimento a cappotto può essere ricompreso tra gli interventi esentati dall'autorizzazione paesaggistica semplificata, purché tali interventi non alterino l'aspetto esteriore anche in termini di finiture

giovedì 1 aprile 2021 - Redazione Build News

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L'esenzione dall'autorizzazione paesaggistica semplificata non può essere applicata agli interventi sugli edifici di edilizia storica realizzati prima del 1945.

Lo precisa la circolare n.4 del 4 marzo 2021 del Mibact, che fornisce chiarimenti in merito al corretto inquadramento degli interventi di efficientamento energetico comportanti la realizzazione di un rivestimento a cappotto sul fronte esterno degli edifici sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Nella circolare si chiarisce che la sola fattispecie di immobili per la quale anche il rivestimento a cappotto e, dunque, con un accrescimento apprezzabile dello spessore murario e con modifica significativa delle sue caratteristiche materiche, potrebbe essere ricompresa tra gli interventi in esenzione dall'autorizzazione paesaggistica semplificata è quella riferita agli immobili ascrivibili all'edilizia contemporanea, realizzati dopo il 1945, purché tali interventi non alterino l'aspetto esteriore anche in termini di finiture.

La circolare cita anche il comma 2 dell'articolo 119 del Decreto Rilancio convertito nella Legge n. 77/2020, laddove si dispone che “Qualora l’edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o gli interventi di cui al citato comma 1 siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione si applica a tutti gli interventi di cui al presente comma, anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al medesimo comma 1, fermi restando i requisiti di cui al comma 3”. “Sulla base di tale disposizione normativa”, si legge nella circolare del Mibact, nel caso di interventi sugli edifici sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi della Parte III del Codice dei beni culturali e del paesaggio, per poter usufruire” del Superbonus 110% “non è indispensabile la realizzazione dei c.d. 'interventi trainanti', tra i quali si possono considerare quelli con rivestimento 'a cappotto'”.

In allegato la circolare del Mibact

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