Fisco

Superbonus 110%, chiarimenti sulla detraibilità delle spese in caso di indennizzo di una compagnia assicurativa

L'Agenzia delle entrate ha risposto a un condominio che ha ricevuto dalla compagnia assicurativa una somma a titolo di indennizzo per i danni materiali e diretti subiti dall'edificio oggetto degli interventi agevolati, a seguito di un incendio. Tale somma non va sottratta alle spese sostenute per gli interventi

martedì 20 settembre 2022 - Redazione Build News

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Con la Risposta n. 458/2022 pubblicata oggi 20 settembre, l'Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti in merito al Superbonus 110% e in particolare alla detraibilità delle spese in caso di indennizzo di una compagnia assicurativa, per interventi di cui all'articolo 119 del Decreto Rilancio, e ai limiti di spesa per interventi di cui all'articolo 16 bis del TUIR.

Il Condominio Istante è stato oggetto di un incendio nel 2021 che ha danneggiato l'ultimo piano mansardato e il tetto delle mansarde.

L'edificio in questione "è soggetto alla sorveglianza delle Belle Arti" ed è assicurato contro il danno da incendi con una compagnia di assicurazione che, successivamente al rogo, ha versato un acconto degli indennizzi previsti a seguito del quale sono stati avviati i lavori di rifacimento del tetto che sarà ricostruito con tecniche nuove che ne comporteranno anche un miglioramento antisismico.

Si rappresenta che i condomini intendono effettuare interventi anche sulle parti comuni danneggiate (i vani scala e le facciate interne) con opere edilizie riconducibili a quelle indicate nell'articolo 16-bis del TUIR mentre gli inquilini degli ultimi due piani procederanno con un'opera di ristrutturazione complessiva delle proprie abitazioni.

Con documentazione integrativa, l'Istante:

- ha prodotto il contratto di assicurazione nel quale si stabilisce che oggetto della copertura, con riferimento all'incendio, è il risarcimento del danno e non il rimborso delle spese sostenute per ripristinare l'immobile;

- ha precisato che le somme ricevute in acconto e non ancora liquidate a titolo definitivo riguardano i danni subiti dalle parti comuni dell'edificio (quali tetto e parte portante dell'edificio) e che la polizza stipulata a livello condominiale copre il danno sul fabbricato in generale e non i singoli condomini. In tal senso il pagamento è effettuato a favore del condominio.

Tanto premesso l'Istante chiede se:

- le spese sostenute per gli interventi di ricostruzione del tetto, che determineranno il miglioramento sismico dell'edificio, rientrino tra quelle ammesse al cd. Superbonus di cui all'articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020 anche a seguito del risarcimento pagato dall'impresa di assicurazione;

- la detrazione di cui all'articolo 16-bis del TUIR per gli interventi di ristrutturazione delle parti comuni dell'edificio (vani scale e facciate interne) spetti nella misura massima determinata dalla moltiplicazione del limite di euro 96.000 perle unità residenziali presenti nell'edificio;

- con riferimento agli interventi di ristrutturazione dei singoli appartamenti, rientranti in quelli richiamati nel citato articolo 16-bis del TUIR, il limite di spesa di 96.000 euro debba essere determinato proporzionalmente alla quota di spesa per la ristrutturazione su parti comuni attribuita in base ai millesimi di proprietà.

Si rappresenta che i condomini intendono effettuare interventi anche sulle parti comuni danneggiate (i vani scala e le facciate interne) con opere edilizie riconducibili a quelle indicate nell'articolo 16-bis del TUIR mentre gli inquilini degli ultimi due piani procederanno con un'opera di ristrutturazione complessiva delle proprie abitazioni.

Con documentazione integrativa, l'Istante:

- ha prodotto il contratto di assicurazione nel quale si stabilisce che oggetto della copertura, con riferimento all'incendio, è il risarcimento del danno e non il rimborso delle spese sostenute per ripristinare l'immobile;

- ha precisato che le somme ricevute in acconto e non ancora liquidate a titolo definitivo riguardano i danni subiti dalle parti comuni dell'edificio (quali tetto e parte portante dell'edificio) e che la polizza stipulata a livello condominiale copre il danno sul fabbricato in generale e non i singoli condomini. In tal senso il pagamento è effettuato a favore del condominio.

Con la Risposta n. 458/2022 (in allegato), l'Agenzia delle entrate ha risposto ai seguenti quesiti dell'Istante:

- se le spese sostenute per gli interventi di ricostruzione del tetto, che determineranno il miglioramento sismico dell'edificio, rientrino tra quelle ammesse al cd. Superbonus di cui all'articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020 anche a seguito del risarcimento pagato dall'impresa di assicurazione;

- se la detrazione di cui all'articolo 16-bis del TUIR per gli interventi di ristrutturazione delle parti comuni dell'edificio (vani scale e facciate interne) spetti nella misura massima determinata dalla moltiplicazione del limite di euro 96.000 per le unità residenziali presenti nell'edificio;

- con riferimento agli interventi di ristrutturazione dei singoli appartamenti, rientranti in quelli richiamati nel citato articolo 16-bis del TUIR, se il limite di spesa di 96.000 euro debba essere determinato proporzionalmente alla quota di spesa per la ristrutturazione su parti comuni attribuita in base ai millesimi di proprietà.

“Nella fattispecie in esame, tenuto conto che, secondo quanto rappresentato, l'Istante ha ricevuto dalla compagnia assicurativa una somma a titolo di indennizzo per i danni materiali e diretti subiti dall'edificio oggetto degli interventi agevolati, a seguito dell'evento previsto dal contratto di assicurazione, si ritiene che detta somma non vada sottratta alle spese sostenute per gli interventi prospettati e che pertanto, queste, possano considerarsi rimaste interamente a carico dell'Istante medesimo”, afferma l'AdE.

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