In merito all'applicazione del Superbonus 110% alle pertinenze di immobili non ricomprese nell’unità strutturale dell’edificio principale, il 18 maggio scorso in commissione Finanze della Camera il sottosegretario per l’economia e le finanze Federico Freni ha risposto all'interrogazione 5-08102 Fragomeli.
L'interrogazione richiama la circolare dell’Agenzia delle entrate 30/E del 22 dicembre 2020 la quale prevede che si possa applicare il Superbonus anche se i lavori sono eseguiti unicamente sulle pertinenze, nei limiti dei massimali di spesa previsti dalla normativa, indipendentemente dalla circostanza che l’intervento interessi anche il relativo edificio residenziale principale.
In proposito, tuttavia, l’interrogante fa presente come, mentre la risposta n. 231 del 9 aprile 2021 rimanda a un massimale unico sottolineando il nesso di pertinenzialità, la risposta n. 806 del 13 dicembre 2021 prevede un massimale dedicato per l’intervento di demolizione e ricostruzione delle pertinenze, facendo emergere una incongruenza nell’interpretazione della norma.
Tanto premesso l’Onorevole interrogante chiede di sapere « se (si) intenda fornire i necessari chiarimenti per l’applicazione dei bonus fiscali nel settore edilizio esplicitando, nel caso specifico, se la pertinenza di un edificio funzionalmente e strutturalmente indipendente, non facente parte dell’unità strutturale, possa accedere ai benefìci previsti per il Superbonus, con un proprio massimale di spesa, esclusivamente per interventi di miglioramento sismico eseguiti sulla pertinenza stessa, ferma restando l’invarianza della destinazione d’uso ».
LA RISPOSTA DEL MEF. Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell’Agenzia delle entrate, il sottosegretario Freni rappresenta quanto segue.
L’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. « decreto Rilancio »), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022), disciplina la detrazione, nella misura del 110 per cento, delle spese sostenute dal 1 ° luglio 2020 a fronte di specifici interventi finalizzati all’efficienza energetica nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (c.d. superbonus).
Le predette disposizioni si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di « ecobonus » e « sismabonus » attualmente disciplinate, rispettivamente, dagli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63.
In merito alle menzionate disposizioni l’Agenzia delle entrate nella circolare n. 30/E del 2020, ha precisato che, per gli interventi « trainanti » antisismici di cui al comma 4 dell’articolo 119, effettuati sulle parti comuni di un edificio residenziale, il limite massimo di spesa agevolabile è determinato in funzione del numero delle unità immobiliari presenti nell’edificio oggetto di intervento.
Ha altresì chiarito che, nel calcolo del numero di unità immobiliari presenti nell’edificio, devono essere conteggiate anche le pertinenze ubicate nell’edificio oggetto di intervento mentre non si tiene conto di quelle collocate in un edificio separato. Pertanto, ad esempio, in un edificio composto da 4 unità abitative e 4 pertinenze occorre moltiplicare per 8 il limite di spesa previsto per ciascun intervento.
Nella richiamata circolare n. 30/E del 2020 è stato, peraltro, evidenziato che un intervento « trainante » può essere eseguito « anche su una pertinenza e beneficiare del Superbonus indipendentemente dalla circostanza che l’intervento interessi anche il relativo edificio residenziale principale purché tale intervento sia effettuato nel rispetto di tutti i requisiti stabiliti dall’articolo 119 del decreto Rilancio ».
Nella circolare 24/E del 2020 l’Agenzia delle entrate con riferimento agli interventi antisismici effettuati su una unità immobiliare ha sottolineato che la detrazione spetta nel limite di spesa di 96.000 euro; l’ammontare massimo di spesa ammessa alla detrazione deve essere riferito all’unità abitativa e alle sue pertinenze unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente.
Gli interventi edilizi effettuati sulla pertinenza non hanno, infatti, un autonomo limite di spesa, ma rientrano nel limite previsto per l’unità abitativa al cui servizio è posta la pertinenza.
Alla luce di quanto suesposto non sembrerebbe registrarsi alcuna incongruenza tra le due risposte ad istanze di interpello citate dall’Onorevole interrogante.
In particolare, la risposta n. 231 del 2021 si riferisce all’ipotesi di interventi antisismici effettuati su due distinte unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo, nonché sulle relative pertinenze; in tale caso, il limite di spesa agevolabile è complessivamente pari a 192.000 euro (96.000 x 2) e riguarda le due unità immobiliari e le relative pertinenze.
La risposta n. 806 del 2021 concerne, invece, la diversa ipotesi di interventi antisismici realizzati sia sulle parti comuni di un edificio in condominio sia sulle pertinenze delle unità immobiliari facenti parti dell’edificio ma collocate in un fabbricato distinto da quello condominiale. In tale caso, le spese relative ai lavori sulle parti comuni dell’edificio devono essere considerate, dal condomino o dall’unico proprietario dell’intero edificio, in modo autonomo, ai fini dell’individuazione del limite di spesa detraibile rilevando, a tal fine, il numero di unità immobiliari facenti parte del condominio. Diversamente, per gli interventi effettuati sulle pertinenze « separate» dall’edificio condominiale si applica l’autonomo limite di spesa complessivamente pari a 96 mila euro indipendentemente dal numero delle pertinenze. Tanto in coerenza con i chiarimenti resi dalle suddette circolari n. 24/E e 30/E del 2020 dell’Agenzia delle entrate.