Sentenze

Superbonus 110%, CILAS e abuso edilizio: importante ordinanza del TAR Veneto

La natura essenzialmente privatistica della CILA/CILAS non preclude al Comune di esercitare il proprio potere di controllo in materia edilizia. Pur non sussistendo, in materia di CILA/CILAS, un controllo sistematico, restano intatti i poteri di vigilanza contro gli abusi edilizi

venerdì 28 aprile 2023 - Alessandro Giraudi

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Con l'ordinanza n. 128/2023 pubblicata il 13 marzo, il Tar Veneto (Sezione Seconda) ha respinto l’istanza cautelare presentata da una ricorrente per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, di due note con le quali il Responsabile del Servizio Edilizia Privata del Comune di Sommacampagna ha vietato l'esecuzione di opere di cui a pratiche CILAS Superbonus 110% relative a due edifici.


Secondo i giudici amministrativi “l’istanza cautelare non merita accoglimento in quanto gli atti impugnati sembrano avere una mera valenza informativa e appaiono prima facie inidonei ad arrecare una lesione certa e definitiva degli interessi della ricorrente.


La giurisprudenza ha, invero, chiarito che l'attività assoggettata a C.I.L.A. (di cui la CILA-Superbonus costituisce una specifica variante) non solo è libera, come nei casi di S.C.I.A., ma, a differenza di quest'ultima, non è sottoposta a un controllo sistematico, da espletare sulla base di procedimenti formali e di tempistiche perentorie.


Trattasi, pertanto di un atto privato di mera comunicazione, a fronte del quale l’Amministrazione conserva il generale potere-dovere di esercitare, in ogni tempo, i poteri di vigilanza e sanzionatori previsti dall’art. 27 DPR 380/2001.


Pertanto, eventuali pronunciamenti anticipati dell’ente in ordine alla ammissibilità degli interventi comunicati con CILA/CILAS non hanno carattere provvedimentale, ma meramente informativo, non rispondendo gli stessi ad un potere legislativamente tipizzato”, osserva il Tar Veneto.


“Anche a ritenere immediatamente lesivi gli atti impugnati, l’istanza cautelare non merita comunque accoglimento in quanto l’eliminazione dell’obbligo di attestare lo stato legittimo dell’immobile, introdotta dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, appare finalizzata solo a semplificare la presentazione delle “pratiche” relative al cd. Superbonus 110, riducendone i costi e gli incombenti, e potrebbe, a tutto concedere, assumere rilevanza a meri fini tributari, nel senso di impedire al Fisco di negare i benefici fiscali in caso di difformità edilizie - tema che andrebbe, tuttavia, approfondito nelle competenti sedi amministrative e giurisdizionali, non apparendo prima facie priva di contraddizioni una regula iuris che imponga allo Stato di incentivare, con una detrazione fiscale del 110%, l’ammodernamento o efficientamento energetico di immobili interessati da illeciti edilizi - ma non incide sul potere-dovere del Comune di reprimere gli abusi edilizi, che, per regola generale, vanno sempre rimossi o sanati, esclusa ogni forma di legittimazione del fatto compiuto.


Sul piano del diritto amministrativo, che in questa sede maggiormente rileva, resta fermo il principio generale secondo cui affinché gli interventi edilizi possano essere lecitamente realizzati, è necessario non soltanto il possesso del relativo titolo edilizio (ove prescritto), ma anche la loro afferenza ad immobili non abusivi, tenuto conto che altrimenti, le opere aggiuntive parteciperebbero comunque delle stesse caratteristiche di abusività dell’opera principale, con un effetto di propagazione dell’illecito”, precisano i giudici.


“La natura essenzialmente privatistica della CILA/CILAS non preclude al Comune di esercitare il proprio potere di controllo in materia edilizia. Pur non sussistendo, in materia di CILA/CILAS, un controllo sistematico, da espletare sulla base di procedimenti formali e di tempistiche perentorie, restano intatti i poteri di vigilanza contro gli abusi edilizi (o la loro propagazione) previsti in via generale dall'art. 27, d.P.R. n. 380/2001, come conferma lo stesso art. 119, comma 13 quater, del D.L. 34/2020, laddove dispone che “fermo restando quanto previsto al comma 13-ter (ovvero che la presentazione della CILA-Superbonus non richiede l'attestazione dello stato legittimo),“resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento”.


Ferme le considerazioni che precedono in ordine all’assenza del fumus boni iuris, non sembra neppure sussistere il requisito del pregiudizio grave e irreparabile, ben potendo gli interessati ovviare al prospettato periculum in mora, con la rimozione degli abusi o con la presentazione di una istanza di sanatoria (sinora mai proposta), che il Comune, in sede di discussione orale, ha dichiarato di poter esaminare celermente, in tempi compatibili con la realizzazione dei lavori di efficientamento energetico oggetto di agevolazione anelati dalla parte ricorrente”, conclude il Tar Veneto.

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