Superbonus 110%: come devono essere interpretati i riferimenti al “passaggio di classe” sismica alla luce dei riferimenti su cui si basa la legge primaria, che non parlano questo linguaggio?
A questo quesito ha risposto la commissione consultiva per il monitoraggio dell'applicazione del d.m. 28/02/2017 n. 58 e delle linee guida ad esso allegate.
Il decreto interministeriale 06/08/2020 “Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici” stabilisce i requisiti tecnici da possedere e le procedure da utilizzare per poter accedere alle detrazioni fiscali ex legge 296/2006 e art. 14 del D.L. 63/2013, bonus facciate, quando energeticamente influenti, nonché al superbonus ex art. 119 del D.L. 34/2020.
In merito si segnala che i punti iv), v), vi) e vii) dell’art. 2, comma 1, lettera b del citato decreto interministeriale, si riferiscono agli interventi previsti dai commi 2.quater e 2.quater.1 del D.L.63/2013 - che è tutt’ora vigente - e che si applica agli edifici di qualsiasi destinazione d’uso, a differenza del Superbonus 110% destinato prevalentemente agli edifici di tipo residenziale.
Diversamente quando l’art. 2 comma 1, del “decreto requisiti ecobonus”, si riferisce al superbonus 110% cita espressamente l’art. 119 del D.L. 34/2020.
Ciò premesso, il comma 2.quater si riferisce agli interventi che danno diritto alla detrazione del 70% e del 75% e sono interventi di riqualificazione energetica; 70% quando si interviene su più del 25% della superficie disperdente, 75% quando oltre a questo c'è anche il raggiungimento della classe media del comportamento dell'involucro edilizio ai sensi del decreto 26 giugno 2015. Il comma 2.quater.1 riprende questi interventi congiuntamente agli interventi di riduzione del rischio sismico ammettendo che se si raggiunge la riduzione di una classe di rischio sismico la detrazione è pari all’80% mentre se si ha il raggiungimento della riduzione di due o più classi di rischio sismico la detrazione è pari all’85%. Questi commi rimangono in vigore e nel decreto attuativo quanto enunciato sopra è esplicitato all’interno dell’art. 2 comma 1 lettera b), nei punti iv, v, vi e vii.
In definitiva quanto sopra non si applica al super ecobonus, ma esclusivamente a quanto disciplinato dal comma 2.quater.1 dell’art. 14 D.L.63/2013.