L'Istante rappresenta di essere l'unico proprietario di un edificio composto dai seguenti immobili, tutti nel medesimo corpo di fabbrica, su cui intende effettuare interventi di ristrutturazione edilizia finalizzati al consolidamento ed al miglioramento statico dell'intera unità strutturale:
- 2 unità abitative cat. A/4 al piano primo;
- 1 unità cat. C/6, pertinenza di un A/4, al piano terra;
- 2 unità cat. C/1 (negozio) al piano terra.
In merito alla prevalenza della superficie residenziale dell'edificio l'Istante riferisce, altresì, che i suddetti immobili hanno le seguenti superfici:
- 2 unità residenziali cat. A/4: 44,44 mq e 84,60 mq;
- unità pertinenziale cat. C/6: 46,60 mq;
- 2 unità strumentali cat. C/1 (negozi): 41,25 mq e 34,00 mq;
- cantina al piano interrato, non accatastata singolarmente: 17,62 mq;
- atrio e vano scale: 25,77 mq;
per una superficie totale dell'edificio calcolata in 294,28 mq.
Tanto premesso, il Contribuente chiede se l'edificio sopra descritto possa essere considerato residenziale nella sua interezza, ai fini della fruizione della agevolazione cd. Superbonus, prevista dall'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio).
In caso di risposta positiva, chiede altresì se per il calcolo dei massimali di spesa possano essere ricomprese tutte le cinque unità immobiliari presenti e per quali unità sia possibile accedere all'agevolazione.
Con la Risposta n. 306 di oggi 26 maggio 2022 (in allegato), l'Agenzia delle entrate spiega che “nel caso in esame la prevalenza residenziale deve essere valutata confrontando la superficie riferibile ai due immobili residenziali, pari a 129,04 mq ottenuti sommando 44,44 mq e 84,60 mq, con quella dei due immobili strumentali, pari a 75,25 mq ed ottenuta dalla somma delle superfici dei due negozi, di 41,25 mq e di 34,00 mq. Nel caso di specie, pertanto, in base ai dati riferiti dall'Istante, l'edificio può essere considerato prevalentemente residenziale restando, comunque, esclusa la possibilità di beneficiare del Superbonus per le spese relative ad interventi "trainati" realizzati sulle singole unità non residenziali”.
Nel rispetto di ogni condizione richiesta dalla normativa e ferma restando l'effettuazione di ogni adempimento richiesto (aspetti non oggetto della presente istanza di interpello), l'AdE ritiene che “l'Istante unico proprietario dell'edificio possa accedere al Superbonus per le prospettate opere di intervento sismico, nel limite massimo di spesa pari a 96.000 euro moltiplicato per le 5 unità immobiliari componenti il fabbricato oggetto del quesito”.