Per anni la cessione dei crediti derivanti da interventi di riqualificazione energetica e sismica degli immobili italiani è stata ostacolata per ragioni di registrazione contabile.
Secondo una interpretazione – oggi smontata dalla stessa Eurostat – qualsiasi cessione dei crediti al sistema bancario avrebbe determinato l’obbligo di contabilizzare l’intero bonus fiscale nell’anno in cui gli interventi erano realizzati, indipendentemente dalla durata della fruizione (5 o 10 anni), con la conseguente insostenibilità del debito pubblico.
Contro questa interpretazione, l’Ance ha più volte chiesto ragioni, per la mancanza di regole contabili certe sul tema da parte di Eurostat.
Proprio l’assenza di un quadro di regole sul tema ha spinto l’ISTAT a richiedere alla Commissione europea un parere. Secondo la Direzione Finanza e Statistica, è la natura del credito a determinare le regole per la sua contabilizzazione. Nel caso dei crediti da Superbonus 110%, in attesa di un’analisi più approfondita, da parte di Eurostat, questi appaiono limitati all’importo del debito fiscale dei fruitori, quindi non sono interamente “payable” (pagabili).
Per questo, la loro registrazione nel debito pubblico può avvenire, proporzionalmente, in ciascun anno di fruizione, anche nel caso in cui il credito sia ceduto a fornitori o istituzioni finanziarie.
Sull’argomento Eurostat ha annunciato che, in vista del prossimo aggiornamento delle regole contabili, realizzerà una guida metodologica specifica che copra i casi di crediti d'imposta trasferibili.
Nel frattempo, quindi, la misura continuerà ad essere registrata nei conti nazionali proporzionalmente agli anni di fruizione dei crediti di imposta.
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