Un emendamento approvato dalle commissioni Finanze e Attività produttive del Senato al Decreto Energia o Taglia Prezzi – decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 – modifica la disciplina che subordina per i lavori edili, rientranti nell'allegato X del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, aventi importo complessivo superiore a 70.000 euro e avviati successivamente al 27 maggio 2022, il riconoscimento di alcuni benefici fiscali – tra cui il Superbonus 110% – alla condizione dell'indicazione, nell’atto di affidamento dei lavori, dell'esecuzione di questi ultimi da parte di datori di lavoro che applicano i contratti collettivi di lavoro del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
La modifica, di cui all'articolo 23-bis inserito con l'emendamento approvato, specifica che la condizione è rispettata anche qualora i datori in esame applichino, per lavori diversi da quelli edili di cui al citato allegato X, altri contratti collettivi, non rientranti nella suddetta definizione:
«Art. 23-bis.
(Modifiche alla legge 30 dicembre 2021, n. 234)
1. All'articolo 1, comma 43-bis, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: "di importo superiore a 70.000 euro," sono soppresse;
b) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "La previsione di cui al periodo precedente si riferisce alle opere il cui importo risulti complessivamente superiore a 70.000 euro, fermo restando che l'obbligo di applicazione dei contratti collettivi del settore edile, nazionali e territoriali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale è riferito esclusivamente ai soli lavori edili come definiti dall'allegato X del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81."».