Il Condominio ricorrente, al fine dell’espletamento dello studio di fattibilità per l’ecosismabonus 110%, manifestava l’interesse ad avere accesso a tutta la documentazione inerente alle pratiche edilizie agli atti dell’Ente comunale relative al fabbricato condominiale e, in particolare, della concessione edilizia rilasciata dal Comune di Teverola.
In ragione di ciò, con PEC del 02.11.2022, per il tramite del procuratore, formulava all’Amministrazione del Comune di Teverola istanza di accesso agli atti amministrativi ex art. 22 e ss. l. n. 241/1990.
L’istanza era diretta ad ottenere l’ostensione della seguente documentazione: “Concessione edilizia rilasciata dal Comune di Teverola; ogni altra pratica edilizia relativa al “Condominio La Rinascita” sito alla via Garibaldi n. 180 - Teverola; così come ogni altro atto a esso allegato, preordinato, connesso e/o consequenziale”.
La richiesta, così formulata e acquisita al prot. n. 13562 del Comune di Teverola, veniva motivata dall’esigenza di verificare l’ammissibilità della pratica edilizia dell’ecosismabonus 110% (cd. Superbonus) nonché il rispetto della normativa urbanistica vigente e delle norme civilistiche applicabili al fine di poter godere dei benefici fiscali di cui al d.l. n. 34/2020.
Il Comune di Teverola è rimasto inerte e totalmente silente per oltre trenta giorni dall’acquisizione dell’istanza, senza neppure avviare il relativo procedimento.
Con la sentenza n. 1890/2023 pubblicata il 27 marzo, il Tar Campania (Sezione Ottava) ha accolto il ricorso del Condominio, osservando come “il Condominio ricorrente ha dimostrato di avere un interesse giuridico qualificato e specifico alla consultazione e all’ottenimento di copia della concessione edilizia e delle pratiche edilizie del proprio immobile, indicati con sufficiente precisione nella relativa richiesta al fine di valutare la possibilità di usufruire delle agevolazioni offerte dal Decreto Rilancio.
Come chiarito, infatti, dall’univoca giurisprudenza (il che esime da citazioni specifiche), l'amministrazione deve consentire l'accesso se il documento contiene notizie e dati che, secondo quanto esposto dall'istante, nonché alla luce di un esame oggettivo, attengono alla situazione giuridica tutelata (ad esempio, la fondano, la integrano, la rafforzano o semplicemente la citano) o con essa interferiscono in quanto la ledono ovvero ne diminuiscono gli effetti.
In relazione alla richiesta ostensiva oggetto del presente giudizio, infatti, viene in rilievo l’esigenza conoscitiva emergendo la sussistenza di un interesse della istante: a) diretto, cioè a dire correlato alla sfera del soggetto richiedente; b) concreto, e quindi, specificamente finalizzato, in prospettiva conoscitiva, alla acquisizione di dati ed informazioni rilevanti per l’ammissione ad un beneficio; c) attuale, cioè non meramente prospettico od eventuale, avuto riguardo all’attitudine della auspicata acquisizione informativa o conoscitiva ad incidere, anche in termini di concreta potenzialità sulla acquisizione, conservazione o gestione di rilevanti beni della vita; d) strumentale, avuto riguardo sia, sul piano soggettivo, alla necessaria correlazione con situazioni soggettive meritevoli di protezione alla luce dei vigenti valori ordinamentali, sia, sul piano oggettivo, alla specifica connessione con i documenti materialmente idonei a veicolare le informazioni”.
Dunque, conclude il Tar Campania, il ricorso “va accolto, nei termini sopra indicati, e per l’effetto il provvedimento tacito reiettivo impugnato va annullato e va dichiarato l'obbligo del Comune di Teverola di consentire alla parte ricorrente di prendere visione ed estrarre copia della documentazione richiesta con l'istanza di accesso di cui trattasi, nel termine di giorni trenta decorrente dalla comunicazione o, se a questa anteriore, dalla notificazione della presente decisione, previo rimborso del costo di riproduzione e dei diritti di ricerca e visura”.