La Cooperativa alfa s.c.r.l. (di seguito "l'istante" o "la cooperativa") rappresenta quanto segue.
La cooperativa, che specifica di essere a "proprietà indivisa" in quanto unica ed esclusiva titolare del diritto di proprietà sugli immobili sociali, rappresenta di essere proprietaria di complessive 47 unità immobiliari, di cui 34 a destinazione abitativa, 9 a destinazione commerciale e, infine, 4 ad uso ufficio.
L'attribuzione in godimento di tali immobili costituisce la modalità di attuazione dell'oggetto sociale e ciò si concretizza, per le unità immobiliari residenziali, stipulando con i singoli soci dei contratti di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, mentre le unità immobiliari ad uso diverso dall'abitativo vengono locate, ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, sia ai soci che a soggetti terzi.
L'istante ha intenzione di realizzare degli interventi previsti dall'articolo 119, comma 1, lettera a (isolamento termico) e lettera b (sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale) del decreto legge n. 34 del 2020 sulle parti comuni alle singole unità di cui si compone il complesso immobiliare di cui è proprietaria, rispettando i requisiti previsti dal comma 3 del medesimo articolo.
Ciò posto, la cooperativa istante chiede chiarimenti su:
- il criterio da utilizzare al fine di individuare per quali unità immobiliari sarà possibile fruire della detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119, comma 1, lettere a) e b), del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, e quelle che, invece, beneficeranno della detrazione del 65 per cento delle spese sostenute ai sensi del successivo comma 2, che, a sua volta, richiama gli interventi di risparmio energetico di cui all'articolo 14 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63;
- come determinare i limiti di spesa massima ammissibili al beneficio e l'importo delle spese imputabili a ciascuna unità immobiliare.
Nella risposta n. 486 di oggi 19 luglio 2021, l'Agenzia delle entrate ritiene che possa applicarsi:
- relativamente alle unità immobiliari a destinazione abitativa assegnate in godimento ai soci, l'agevolazione prevista dell'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, spettante nella misura del 110 per cento, nel rispetto del limite massimo di spesa determinato ai sensi delle lettere a) e b) del comma 1 del medesimo articolo 119;
- con riferimento alle unità immobiliari a destinazione diversa da quella residenziale, oggetto di locazione sia ai soci che a terzi, la detrazione nella misura del 65 per cento di cui all'articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013, nel limite di spesa o di detrazione previsto per ciascuna tipologia di intervento di efficienza energetica realizzato.
In allegato la risposta