Con ricorso del 14.11.2022 il Condominio di via aaaaa n.a, in persona dell'amministratore pro tempore bbbbb, impugnava il provvedimento di annullamento della comunicazione ex art. 121 del DL n. 34/2020 notificato il 23.9.2022 dall'Agenzia delle Entrate di Trieste.
Assume il ricorrente che avendo il condominio effettuato lavori per la riduzione del rischio sismico sull'immobile condominiale ed avendo raggiunto la percentuale di avanzamento lavori come da normativa sul "superbonus 110%" inviava all'Agenzia delle Entrate una prima comunicazione dell'opzione ex art. 121 del DL 34/2020 che veniva accettata senza alcuna obiezione da parte dell'Ufficio.
Avendo poi raggiunto il 60% di stato avanzamento lavori procedeva all'invio di una seconda comunicazione ex art. 121 del DL 34/2020.
A seguito di questa seconda comunicazione l'Amministrazione finanziaria rendeva noto di aver sospeso gli effetti della predetta comunicazione ai fini dell'analisi della sua regolarità e quindi, seppur non esplicitati, nel riscontro dei profili di rischio indicati dal comma 1 della medesima disposizione normativa. Dopo aver inutilmente richiesto l'accesso agli atti, l'Amministrazione nel rigettare la richiesta di autotutela precisava che la motivazione dell'annullamento della comunicazione stava nella circostanza che "l'intestazione dell'immobile a persone fisiche" fosse "un escamotage per fruire del bonus non spettanti all'impresa appaltatrice nel caso di acquisto diretto
dell'immobile e sua successiva ristrutturazione" apparendo infatti "evidente che quest'ultima - la ccccc s.r.l. nella persona dell'arch. ddddd - in luogo di acquisire direttamente l'immobile e procedere alla sua ristrutturazione e risanamento conservativo per la successiva rivendita (circostanza che non consentiva la fruizione di superbonus)", avrebbe "fatto acquistare l'immobile ai suoi familiari i quali" avrebbero "costituito il condominio e affidato i lavori per gli interventi alla società ccccc s.r.l. potendo così beneficare del superbonus 110%".
Con la sentenza n. 81 del 11/04/2023 (in allegato), la Corte di giustizia tributaria di I grado di Trieste, Sezione I, osserva che risulta evidente, sulla base degli accertamenti svolti dall'Amministrazione finanziaria, che la società ccccc SRL, nella persona dell'arch. ddddd, era la effettiva acquirente e proprietaria dell'immobile, immobile poi intestato ad altri soggetti, tutti parenti del ddddd, esclusivamente al fine di costituire un formale ma fasullo condominio e quindi, in ultima analisi, costituire un escamotage per aggirare il divieto, previsto dalla legge agevolativa, di riconoscere il beneficio all'impresa appaltatrice nel caso di acquisto diretto dell'immobile e sua successiva ristrutturazione.
Da quanto dettagliatamente indicato dall'Ufficio, e compiutamente riportato supra, risulta inequivocabilmente che l'impresa acquirente ed appaltatrice dei lavori, con le varie cessioni e compravendite ha avuto il solo scopo di simulare la costituzione di un condominio in modo da poter accedere non solo al "superbonus 110%" ma, utilizzando la modalità di cessione del credito, realizzare la completa ristrutturazione di un immobile, acquistato in stato fatiscente ed inagibile, a totale spese dello Stato.
Appare di solare evidenza che il legislatore ha concesso il beneficio fiscale in questione ai condomini ma sul presupposto della loro reale esistenza e che quindi fossero esistenti, al momento dell'accesso al beneficio, parti comuni, impianti comuni, che lo stesso fosse utilizzato almeno da una parte dei condomini e che quindi fosse agibile; mentre, nel caso di specie, l'immobile in questione, anche alla data odierna, è edificio disabitato e in pessime condizioni, in via di ristrutturazione. Sebbene la legge 34/2020 non abbia espressamente indicato i termini del concetto di condominio, non può non applicarsi un concetto estremamente rigoroso vertendosi in materia di benefici fiscali. Pertanto, non può condividersi la tesi avanzata dalla difesa del contribuente che ritiene sussistente, nel caso di specie, fin dal maggio 2022 sia il presupposto oggettivo che quello soggettivo richiesti per l'esistenza di un condominio ai sensi dell'art. 1117 c.c., poiché il concetto di condominio deve necessariamente, in questo caso, traguardarsi con la volontà del legislatore che ha chiaramente delimitato i contorni del beneficio fiscale.
Correttamente l'Ufficio precisa che l'accesso al beneficio potrebbe essere fruibile anche da parte di soggetti titolari di reddito di impresa, ma solo nel caso che tali soggetti siano anche condomini e siano chiamati a partecipare alla ripartizione delle spese riguardanti le parti comuni.
Nel caso che ci occupa appare, al contrario, riscontrabile un chiaro esempio di elusione fiscale per abuso del diritto.
Come noto, il fenomeno dell'elusione fiscale per abuso del diritto è un concetto elaborato dalla giurisprudenza e che ha trovato poi riconoscimento nell'art. 10/bis dello Statuto del contribuente, il quale, al I comma, recita:" "Configurano abuso del diritto una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti. Tali operazioni non sono opponibili all'amministrazione finanziaria, che ne disconosce i vantaggi determinando i tributi sulla base delle norme e dei principi elusi e tenuto conto di quanto versato dal contribuente per effetto di dette operazioni. Il comma 2° poi specifica: "Ai fini del comma 1 si considerano: a) operazioni prive di sostanza economica i fatti, gli atti e i contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali. Sono indici di mancanza di sostanza economica, in particolare, la non coerenza della qualificazione delle singole operazioni con il fondamento giuridico del loro insieme e la non conformità dell'utilizzo degli strumenti giuridici a normali logiche di mercato; b) vantaggi fiscali indebiti i benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario".
Come è evidente dal tenore letterale della norma, l'abuso del diritto è configurabile ogni qualvolta il contribuente ricorre ad una condotta tortuosa, ponendo in essere atti negoziali non lineari, anche tra loro correlati, che legittimano lo stesso all'ottenimento di vantaggi fiscali indebiti, i quali vengono ottenuti in contrasto con la finalità della norma e con i principi dell'ordinamento tributario, cercando dunque di aggirare le stesse.
Proprio per evitare aggiramenti della normativa agevolativa il legislatore con la modifica dell'art. 122/bis del D.L. 34/2020 (in vigore dal 1.1.2022) ha autorizzato l'Amministrazione finanziaria ad effettuare controlli preventivi sulla cessione dei crediti fiscali sulla base dei dati risultanti dalle banche dati della Amministrazione.
Davanti alle evidenti anomalie riscontrate appaiono del tutto condivisibili e legittimi i provvedimenti di sospensione e di conferma della sospensione emessi dall'Ufficio nei confronti della comunicazione di cessione del credito formulata dal ricorrente condominio.
In conclusione, la Corte di giustizia tributaria di I grado di Trieste, Sezione I, ha respinto i ricorsi riuniti e condannato il ricorrente alla rifusione delle spese a favore dell'Agenzia delle Entrate.