L'Istante è un ente pubblico economico, dotato di proprio Statuto, derivante dalla trasformazione e riorganizzazione degli IACP sulla base della legge regionale dell'Emilia Romagna n° 24 del 2001, e tra le proprie attività la normativa regionale fa rientrare anche la gestione, la manutenzione, gli interventi di recupero e qualificazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
Ai sensi dell'articolo 119 comma 9 lett c) del decreto legge 19 maggio 2020, n.34 (c.d. "decreto Rilancio"), il c.d. "Superbonus 110 per cento" si applica agli interventi effettuati «dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing" per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica».
L'istante precisa di rientrare in tale ultima categoria, in quanto sulla base di specifici contratti di servizio, gestisce per conto della quasi totalità dei Comuni del territorio, immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica e chiede chiarimenti in relazione agli articoli 119 e 121 del decreto Rilancio con riferimento ai costi ammissibili alla detrazione fiscale ed in particolare ai costi tecnici connessi alla progettazione e realizzazione delle opere sul patrimonio di edilizia residenziale pubblica in gestione all'Ente.
Al riguardo, chiede:
1) se per gli interventi ammessi al Superbonus condotti dai soggetti gestori del patrimonio di edilizia residenziale pubblica (ex IACP), dovendo questi ultimi rispettare anche le prescrizioni del decreto legislativo n. 50 del 2016 (Codice dei Contratti Pubblici), le prestazioni per la progettazione, per la verifica e validazione dei progetti, per la direzione lavori, per il coordinamento della sicurezza, per il collaudo dei lavori, per il supporto al RUP, possano essere riconosciute tra i costi ammissibili alla detrazione fiscale pur anche se svolte da dipendenti degli ex IACP;
2) se le ulteriori prestazioni a carico dell'Ente secondo il decreto legislativo n.50 del 2016: funzioni di RUP - funzioni di Stazione appaltante (costi per l'indizione e l'espletamento della gara di appalto, costo delle commissioni e dei seggi di gara, costi di pubblicazione bandi ed avvisi, ecc.), possano considerarsi fra i costi ammissibili alla detrazione fiscale;
3) nel caso i predetti costi di progettazione, direzione lavori, ecc. e per le funzioni di RUP e di stazione appaltante possano essere riconosciuti tra i costi ammissibili alla detrazione fiscale, se può essere considerata idonea, ai fini anche della successiva cessione del credito ai sensi dell'art. 121, del decreto Rilancio, la fatturazione degli stessi con riferimento ad ogni singolo cantiere; o in alternativa si chiede quale altra modalità sia possibile.
L'Ente precisa che i predetti costi dovranno comunque rientrare nei massimali previsti dal decreto Rilancio.
LA RISPOSTA DELL'AdE. Con riferimento al primo e al terzo quesito, concernente la possibilità di ammettere al Superbonus le spese sostenute per le prestazioni per la progettazione, per la verifica e validazione dei progetti, per la direzione lavori, per il coordinamento della sicurezza, per il collaudo dei lavori, anche se svolte da dipendenti dell'Ente, nonché per le modalità di documentazione delle stesse, l'Agenzia delle entrate, nella Risposta n. 795/2021 di oggi 30 novembre, ritiene che “il Superbonus spetti, anche nel caso in cui gli interventi agevolabili siano effettuati dai predetti enti avvalendosi del proprio personale, a condizione, tuttavia, che i costi delle prestazioni afferenti agli interventi agevolabili svolte da tale personale siano debitamente documentati o rilevati almeno nella contabilità interna.
In merito al secondo quesito, concernente la possibilità di ammettere al Superbonus anche gli "ulteriori" costi correlati alle prestazioni a carico dell'Ente, tenuto conto del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, per le funzioni di Stazione appaltante (costi per l'indizione e l'espletamento della gara di appalto, costo delle commissioni e dei seggi di gara, costi di pubblicazione bandi ed avvisi, ecc.), in coerenza a quanto affermato nella citata prassi con riferimento alle "altre" spese professionali connesse al tipo di lavori da eseguire, si ritiene che tali costi possano concorrere al limite di spesa ammessi alla detrazione essendo caratterizzati da un'immediata e necessaria correlazione con gli interventi che danno diritto alla detrazione in quanto obbligatori e prodromici alla realizzazione degli interventi stessi.”