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Superbonus 110%, da ANCE la Guida con i principali chiarimenti

Con la Circolare 23/E del 23 giugno 2022, l'Agenzia delle Entrate riepiloga gli orientamenti espressi in questi primi due anni di applicazione del Superbonus 110%, introducendo nuovi chiarimenti innovativi rispetto ad interpretazioni fornite in precedenza

martedì 12 luglio 2022 - Redazione Build News

Ance-guida-superbonus-Luglio-2022

ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) ha realizzato una Guida sulla Circolare 23/E del 23 giugno 2022 dell'Agenzia delle Entrate con i principali chiarimenti in tema di Superbonus 110%.

Con la Circolare 23/E dello scorso 23 giugno, riguardante “Detrazione per interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico degli edifici, nonché opzione per la cessione o per lo sconto in luogo della detrazione previste dagli articoli 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio) convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 - Ulteriori chiarimenti”, l’Agenzia delle Entrate riepiloga gli orientamenti espressi in questi primi due anni di applicazione del Superbonus 110%, introducendo nuovi chiarimenti innovativi rispetto ad interpretazioni fornite in precedenza.

Trattasi di un vademecum su: beneficiari, edifici interessati, interventi, spese ammesse all’agevolazione, opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, oltreché adempimenti procedurali.

In relazione ad alcuni punti, la Circolare è emessa in collaborazione con il Ministero dello Sviluppo Economico, l’Ente nazionale per l’energia e l’ambiente (Enea) e la Commissione consultiva costituita presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ed è aggiornata con le ultime novità normative introdotte alla disciplina originaria contenuta agli articoli 119-121 del DL 34/2020, convertito in legge 77/2020, con esclusione delle recenti modifiche intervenute in tema di opzione per lo sconto/cessione introdotte, da ultimo, dal decreto legge 17 maggio 2022, n. 50 (cd. “decreto Aiuti”), in corso di conversione, e che sono state oggetto di chiarimento con la circolare 27 maggio 2022, n. 19/E.

Per effetto delle modifiche intervenute, il 110% si applica alle spese sostenute entro il:

- 30 giugno 2022, dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 242 del 1999, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi;

- 30 giugno 2022, per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione (cd unifamiliari, o unità indipendenti), ovvero per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati. In merito, in attesa di nuovi pronunciamenti in materia, si ritiene che, nell’ipotesi in cui i lavori siano avviati (es. presentazione CILAS) entro il 30 giugno 2022, si rende in ogni caso applicabile la proroga al 31 dicembre 2022, se al 30 settembre 2022, è stato realizzato il 30% dei lavori. Viceversa, il rilascio del provvedimento urbanistico successivamente al 30 giugno 2022, potrebbe mettere in discussione l’applicabilità del beneficio. ANCE è in attesa di chiarimenti su tale fattispecie per evitare rischi di decadenza dai benefici, pur ritenendo che ci sia spazio per sostenere l’applicabilità del 110% anche per lavori abilitati da CILAS depositata dopo il 30 giugno 2022;

- 30 giugno 2023, dagli IACP comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di «in house providing», per gli interventi di risparmio energetico e dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa ovvero per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo;

- 31 dicembre 2025, dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del d.lgs. n. 460 del 1997, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge n. 266 del 1991 e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dall'articolo 7 della legge n. 383 del 2000;

- 31 dicembre 2025, dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, per interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, con una progressiva diminuzione della percentuale di detrazione (110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023;

- 70% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024; 65% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025);

- 31 dicembre 2025, dai condomìni, con una progressiva diminuzione della percentuale di detrazione (110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023;

- 70% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024; 65% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025).

Nella Guida dell'Ance si richiama l’attenzione sulle novità più importanti rispetto alla disciplina generale della misura fiscale, che rimane confermata.

IN ALLEGATO la Guida dell'Ance.

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