Con la circolare n. 724 del 12 aprile, il Consiglio nazionale degli ingegneri segnala che la Commissione Consultiva per il monitoraggio dell’applicazione del D.M. 28/02/2017 n. 58 e delle linee guida ad esso allegate “prosegue il proprio lavoro con una intensità ed una frequenza davvero rilevanti che hanno portato a licenziare il terzo documento contenente risposte a quesiti espressamente avanzati dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri e dall’Associazione Nazionale dei Costruttori Edili.
Si tratta di un documento particolarmente importante, e particolarmente atteso dai professionisti operanti nel settore della sicurezza strutturale delle costruzioni, finalizzato ad inquadrare le opportunità dell’Art. 119 del DL 34/2020 in tema di Sismabonus, nel più ampio richiamo che il Decreto fa a Leggi quadro quali il TUIR (Testo Unico Imposte sui Redditi) di cui al DPR 917/1986, eliminando dubbi ed incertezze applicative ed introducendo importanti e concrete semplificazioni.
1) Il primo quesito è finalizzato espressamente a chiarire che gli “interventi di riparazione o locali”, quali quelli definiti ai p.ti 8.4 e 8.4.1 del DM 17 gennaio 2018, sono certamente inclusi nel perimetro degli “…interventi relativi all’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo alla esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica…”, richiamati alla lettera “i” del DPR 917/1986.
Con questa risposta la Commissione, confermando l’ammissibilità al beneficio fiscale degli interventi locali, oltre ad incentivare e sviluppare gli interventi strutturali in sinergia con quelli di efficientamento energetico, rafforza quella scelta culturale che il Consiglio Nazionale degli Ingegneri aveva sostenuto in fase di redazione delle Norme Tecniche (2018) e della relativa Circolare esplicativa (2019) legata alla grande importanza che questa tipologia di interventi ha nella riduzione del rischio, anche sismico, delle costruzioni.
2) Il secondo quesito ha affrontato il tema della “classificazione del rischio sismico della costruzione”, ex ante ed ex post, in conformità all’Allegato “A” del DM 58/2017, alla luce delle novità introdotte dal DM 329/2020 attraverso l’opzione “nessun salto di classe”.
La risposta al quesito afferma con chiarezza l’esistenza di “..casi in cui NON sia necessaria l’attribuzione di classe di rischio” ed include tra questi quelli legati ad interventi di riduzione del rischio nella prospettiva di “nessun salto di classe” ed anche quelli conseguenti a processi di demolizione-ricostruzione al termine dei quali la nuova costruzione dovrà rispettare obbligatoriamente le prescrizioni del Cap. 7 delle NTC 2018.
3) Il terzo quesito ha consentito di chiarire che per le pratiche che richiedono di accedere ai bonus fiscali (sismabonus) tutt’ora vigenti, precedenti l’entrata in vigore del DL 34/2020, non sarà necessario riempire le parti degli Allegati al DM 329/2020 che si riferiscono all’assicurazione ed agli stati di avanzamento lavori.
4) Con la risposta al quarto quesito, infine, si chiarisce che negli interventi di demolizione e ricostruzione, il cd “acquisto di case antisismiche”, stante la previsione legislativa di definire il contributo massimo (nel tetto di 96.000,00 euro per unità immobiliare) in rapporto non all’importo dei lavori ma al valore dell’appartamento quale risultante dal rogito notarile, non sarà necessario redigere il computo metrico estimativo.
5) In tema di “interventi locali” e di attribuzione della classe di rischio ex ante/ex post, il dibattito su riviste specializzate, nella comunicazione social, nei confronti in occasione di eventi formativi, ha fatto registrare posizioni che, pur riconoscendo la grande importanza degli stessi nella riduzione del rischio, mettono in guardia contro il pericolo che il ricorso a questo tipo di interventi, senza una diagnostica finalizzata alla attribuzione della classe ex ante, possa far perdere la grande occasione, anche di tipo statistico, di classificare il maggior numero di costruzioni residenziali”.
Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri “è tutt’ora impegnato a far introdurre modifiche alla legge che rendano, tra l’altro, obbligatoria la diagnostica (monitoraggio) in tutti gli interventi che prevedono un “cappotto” esterno avendo ben chiari i rischi di annullare, con l’efficientamento energetico, quel processo di verifica - anche visivo - dell’insorgere di quadri fessurativi di rilievo.
Oggi, però, la vera frontiera del rischio è quella di continuare a prolungare la marginalità degli interventi strutturali rispetto a quelli energetici in forza di incertezze interpretative e, soprattutto, di una loro maggiore invasività.
L’opportunità degli incentivi fiscali non può essere certamente persa ed oggi essa è legata fortemente alla possibilità di interventi locali e ad una reale semplificazione connessa anche alle questioni di non attribuzione della classe ex ante.
Ecco perché il Consiglio Nazionale ha portato sul tavolo della Commissione i quesiti di cui sopra, sostenendoli ed argomentandoli nel confronto con gli altri componenti.
Nella Commissione dove sono presenti, come noto, i Ministeri interessati (MIMS, MITE, MEF), il Dipartimento della Protezione Civile, l’Agenzia delle Entrate, l’ENEA, l’ANCE, oltre al CNI, al CNAPCC e a docenti universitari, si è riscontrata – come sempre – una totale convergenza sulle risposte date che, quindi, costituiscono oggi uno strumento operativo utile a tutti gli attori del processo edilizio.
Gli argomenti di prossima discussione della Commissione riguardano la conclusione del tema assicurativo e il ruolo del General Contractor.
Infine, il Consiglio Nazionale sottoporrà al Ministero competente un documento perché possa essere recepito all’interno di una Circolare che lo stesso MIMS potrà emanare al fine di fornire Istruzioni sulla compilazione dei moduli contenuti nel DM 329/2020, alla luce delle risposte date con il documento 3/2021 che è presente nella sezione dedicata al 110% e che si allega alla circolare, unitamente all’ultima edizione delle modifiche proposte da parte della RPT agli artt. 119 e 121 sul superbonus”.
In allegato la circolare del Cni
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