Con la Risposta n. 321/2021, pubblicata oggi 10 maggio, l'Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti in merito alla fruibilità del Superbonus 110% da parte di un ente gestore del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica.
L'azienda X, nata dalla trasformazione dello I.A.C.P. di ... per effetto della Legge Regionale ..., dichiara di essere l'Ente Gestore del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) di proprietà del Comune di ... e degli altri Comuni della Provincia di ....
In particolare, l'istante fa presente che potendo svolgere attività di fornitura di servizi tecnici, relativi alla programmazione, progettazione, affidamento ed attuazione di interventi edilizi, potrebbe svolgere detta attività a favore di un promotore privato che intenda avviare un Project-Financing su un edificio ERP, oppure, di un condominio.
Nella documentazione integrativa pervenuta con nota protocollo n. … del ..., l'istante ha precisato che in relazione agli interventi realizzati tramite un Project Financing, o un appalto integrato, su un edificio non costituito in condominio, in quanto di piena o quasi totalità di proprietà del Comune e gestito da Acer, i costi relativi alle fatture emesse gravano sul soggetto promotore del progetto di finanza o in generale, sull'appaltatore. Per gli interventi effettuati su un edificio costituito in condominio, in cui sono presenti più proprietari, i costi delle fatture da essa emesse gravano sul condominio.
Nella citata documentazione precisa, inoltre, che il ruolo che essa ha nell'ambito del Project Financing è quello di Stazione appaltante. Nei confronti del condominio si comporterà sia da Amministratore/Gestore sia da Ufficio tecnico/progettista/Direttoredel lavori/Coordinatore alla sicurezza e collaudatore dell'intervento edilizio.
Tanto premesso la società, ai fini del Superbonus, chiede se:
- le spese da essa fatturate per competenze tecniche (direzione lavori, collaudi, ecc. ..) rientrano tra quelle detraibili;
- in caso di opera pubblica, il tradizionale titolo edilizio (SCIA, CILA, ecc) possa essere sostituito dalla Determina Dirigenziale/Delibera Comunale di approvazione del progetto che si sostituisce a tutti gli effetti al titolo ad intervenire.
Nella risposta l'Agenzia delle entrate ha tra l'altro chiarito che “le spese per le consulenze tecniche effettuate dall'istante che non risultano strettamente collegate alla realizzazione degli interventi non possono essere mai considerate fra quelle ammesse alla detrazione e, dunque, non possono essere oggetto né del c.d. "sconto in fattura", né di "cessione", ai sensi dell'articolo 121 del decreto rilancio”.
In allegato la risposta n. 321/2021