L'Agenzia delle entrate ha pubblicato la nuova risposta n. 231 del 9 aprile 2021, avente ad oggetto “Superbonus - interventi antisismici realizzati su un edificio di un unico proprietario composto da unità abitative funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo - Articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio)”.
L'Istante, cittadina italiana residente all'estero, rappresenta di essere proprietaria di un fabbricato composto dalle seguenti unità immobiliari, autonomamente accatastate:
- due appartamenti (uno in classe A/3, uno in classe A/4);
- un locale ad uso autorimessa (classe C/6);
- tre locali ad uso magazzino/deposito (classe C/2).
Le sei unità immobiliari componenti il fabbricato risultano funzionalmente indipendenti e dispongono di almeno un accesso autonomo sull'esterno.
Tenuto conto anche della documentazione integrativa trasmessa il 5 febbraio 2021, secondo quanto rappresentato, inoltre:
- l'autorimessa (classe C/6) e il locale deposito (classe C/2) costituiscono pertinenze dell'unità abitativa avente categoria catastale A/3;
- le altre due unità immobiliari destinate a locale deposito/magazzino (classe C/2) non costituiscono pertinenze di nessuna delle due unità abitative presenti, né risulta esistere su di esse alcuna servitù a favore di immobili.
L'Istante intende effettuare interventi di miglioramento sismico con consolidamento e/o rifacimento della copertura, dei solai, sottofondazioni e eventuali rinforzi sulle murature con riferimento a tutte le unità immobiliari sopra richiamate e chiede se possa usufruire della detrazione prevista dall'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 (cd. decreto Rilancio).
L'Agenzia delle entrate ritiene che l'Istante possa accedere al Superbonus con riferimento alle sole unità immobiliari ad uso residenziale e relative pertinenze, con un ammontare massimo di spesa ammessa alla detrazione pari a 96.000 euro, riferito al singolo immobile e alle sue pertinenze unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente.
Per le prospettate opere di intervento sismico si ritiene, quindi, che l'Istante possa fruire del Superbonus, con limite massimo pari a 96.000,00 euro, autonomo e distinto per le seguenti 4 unità immobiliari:
1) unità abitativa A/4;
2) unità abitativa A/3, considerando unitariamente anche le due unità immobiliari pertinenziali.
In relazione alle spese sostenute per i due locali deposito/magazzino (classe C/2) non costituenti pertinenze delle unità abitative indicate in istanza, trattandosi di unità immobiliari non residenziali non possono fruire del Superbonus ma delle disposizioni agevolative previste dall'articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013, in presenza di tutti i requisiti e le condizioni normativamente previste ed effettuando tutti gli adempimenti previsti per i cui approfondimenti si rinvia alla circolare 8 luglio 2020, n.19.
In allegato la risposta