Segnaliamo due nuove risposte dell'Agenzia delle entrate a quesiti sul Superbonus 110%.
La risposta n. 167 di oggi 10 marzo 2021. L'Istante fa presente di essere proprietario di un edificio unifamiliare composto da due unità immobiliari distintamente accatastate di cui una classificata nella categoria catastale A/3 (abitazione) e l'altra nella categoria catastale C/6 (autorimessa adibita a pertinenza), facenti parte di un unico corpo di fabbrica ed entrambe servite da impianto di riscaldamento. L'edificio, realizzato con licenza di costruzione, rilasciata il 26 agosto 1969, risulta essere conforme al progetto di costruzione, ma privo del certificato di agibilità/abitabilità.
L'Istante intende effettuare interventi trainanti di coibentazione dell'involucro e sostituzione dell'impianto di riscaldamento, nonché interventi trainati di installazione di impianto fotovoltaico con relativo accumulatore e sostituzione degli infissi. Con documentazione integrativa presentata, fa presente di non essere ancora in possesso del titolo che assenta i lavori.
Ciò premesso, l'Istante chiede, in relazione alle agevolazioni previste dall'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, se:
1. le detrazioni fiscali spettano anche se le indicate unità immobiliari siano prive del certificato di agibilità/abitabilità;
2. ai fini del calcolo dell'ammontare complessivo della detrazione fiscale spettante per l'esecuzione degli interventi "trainanti" e "trainati", si debba fare riferimento al criterio previsto per gli edifici unifamiliari o, trattandosi di due unità immobiliari distintamente accatastate, al criterio previsto per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
3. in riferimento all'unità immobiliare accatastata C/6, considerato che la stessa è fornita di impianto di riscaldamento, le detrazioni fiscali previste dall'articolo 119 del decreto Rilancio spettino sia per gli interventi "trainanti" (isolamento termico dell'involucro e sostituzione dell'impianto di riscaldamento) che per quelli "trainati" (sostituzione degli infissi).
La risposta n. 168 del 10 marzo 2021. L'Istante fa presente che, il 29 aprile 2020, ha presentato una SCIA per un intervento di ristrutturazione statica antisismica di due distinte unità immobiliari di categoria catastale C/2 che, al termine dei lavori, saranno destinate all'uso abitativo, insieme all'allegato B previsto dal decreto ministeriale n. 58 del 2017, dal quale emergeva il passaggio a due o più classi inferiori di rischio sismico.
In particolare, la richiesta del titolo abilitativo è stata presentata per un intervento di ristrutturazione edilizia con parziale demolizione (ex art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R.n. 380 del 2001) finalizzata alla sicurezza statica ed antisismica senza variazione volumetrica.
Il Comune competente ha autorizzato il 6 luglio 2020 l'inizio dei lavori. Con documentazione integrativa presentata, l'Istante fa presente che gli interventi che intende eseguire, oggetto della SCIA sono gli stessi indicati in una precedente istanza di interpello. L'Istante intende eseguire, tra l'altro, anche interventi trainati (quali l'installazione dell'impianto fotovoltaico), nonché interventi di efficientamento energetico sulle unità oggetto di intervento, sprovviste di impianto di riscaldamento.
Considerato che, successivamente all'ottenimento dell'autorizzazione, il D.M. n.329 del 2020 ha aggiornato le modalità per l'attestazione della riduzione del rischio sismico, riportate nel D.M. n. 58 del 2017 (modello B), l'Istante chiede se, al fine di poter fruire del Superbonus, debba integrare il modello B tenendo conto delle ultime modifiche apportate.
In allegato le due nuove risposte
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