La società interpellante, quale attuale proprietaria di un «fabbricato residenziale costituito da 3 abitazioni (accatastate in classe A/2) e due box auto (accatastati in classe C/6)» sito nel Comune di [...] rappresenta quanto segue:
- il precedente proprietario, in data [...] /2016, ha chiesto l'autorizzazione alla «demolizione e ricostruzione con ampliamento [...] con l'obiettivo di realizzare [...] nuove unità residenziali»;
- il permesso di costruire è stato rilasciato, il [...] /2017, al precedente proprietario;
- l'istante ha acquistato l'immobile in data [...] /2020 e ha volturato a suo nome il permesso di costruire in data [...] /2020;
- la demolizione dell'immobile è stata avviata dopo la comunicazione di aggiornamento della notifica preliminare inviata il [...] /2020;
- il 20/01/2021, terminata la demolizione, è stata presentata una SCIA «non sostanziale, riguardante parti strutturali del progetto n. [...] del [...] /2018», con cui è stata modificata la «conformazione dell'edificio e ridotto il numero delle unità abitative a 10»;
- in esito alla richiesta di integrazione documentale presentata dalla scrivente è stato chiarito che si prevede di terminare i lavori il 31 gennaio 2022.
L'istante evidenzia, inoltre, che non è stata depositata l'asseverazione del progettista dell'intervento strutturale, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 28 febbraio 2017, n. 58, dal momento che il Comune è stato incluso tra le c.d. «zone a rischio sismico 3» solo dopo la Deliberazione della Giunta della Regione del Veneto n. 244 del 9 marzo 2021.
Ciò premesso, l'istante chiede se gli acquirenti delle future unità abitative potranno:
1. beneficiare dell'agevolazione di cui all'articolo 16 comma 1-septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90;
2. beneficiare dell'agevolazione per l'acquisto di case antisismiche di cui all'articolo 119, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
L'Agenzia delle entrate, nella risposta n. 749 del 27 ottobre 2021, al fine di dare concreta attuazione alla modifica recata al comma 1-bis dell'articolo 16, ai sensi del quale le agevolazioni si applicano anche nel caso di interventi per i quali il titolo edilizio è stato rilasciato dopo il 1° gennaio 2017, ritiene che, nel caso di specie, gli acquirenti delle unità immobiliari possano accedere ai benefici di cui al citato comma 1-septies dell'articolo 16, a condizione che l'impresa istante depositi la prevista asseverazione relativa ai lavori antisismici e consegni la stessa agli acquirenti entro la data di stipula del rogito.
Le predette modalità riguardano anche il Superbonus 110% atteso che, come più volte precisato, nell'ambito degli interventi ammessi alla predetta detrazione, il comma 4 del citato articolo 119 del decreto Rilancio espressamente richiama gli interventi di cui al predetto articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del decreto-legge n. 63 del 2013.
In particolare, per quanto concerne la possibilità di applicare il Superbonus, nel limite massimo di spesa pari a 96.000 euro, è necessario, altresì, al ricorrere di tutte le altre condizioni normativamente previste (come chiarite con i relativi documenti di prassi), che l'atto di acquisto relativo all'immobile oggetto dei lavori sia stipulato entro il 30 giugno 2022. Infine, considerato che il comune è stato incluso tra le c.d. "zone a rischio sismico 3" con la Deliberazione della Giunta della Regione del Veneto n. 244 del 9 marzo 2021, l'agevolazione si applica agli acquisti effettuati a decorrere dalla data in cui ha effetto tale Deliberazione.
Il testo completo della risposta è disponibile in allegato.