Fisco

Superbonus 110% e assemblee condominiali: la risposta n. 23/2022 dell'Agenzia delle entrate

Sulla possibilità di deliberare gli interventi da realizzare solo su alcuni dei fabbricati che compongono il condominio con separate assemblee dei condòmini dei singoli fabbricati oggetto dei lavori, e sugli adempimenti previsti per l'esercizio dello sconto in fattura

giovedì 13 gennaio 2022 - Redazione Build News

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“La possibilità di deliberare gli interventi da realizzare solo su alcuni dei fabbricati che compongono il condominio con separate assemblee dei condòmini dei singoli fabbricati oggetto dei lavori non investe profili di natura fiscale riguardando, invece, aspetti di natura civilistica. Ai fini dell'applicazione del Superbonus è, infatti, necessario che i lavori astrattamente rientranti nel perimetro dell'agevolazione siano validamente deliberati dall'assemblea condominiale, nel suo complesso ovvero, laddove consentito, dalle assemblee dei proprietari (o detentori ad altro titolo) delle unità immobiliari dei singoli fabbricati su cui insisteranno gli interventi”.

Così l'Agenzia delle entrate nella Risposta n. 23 di oggi 13 gennaio 2022.

Il Condominio istante è formato da vari fabbricati indipendenti, vorrebbe effettuare degli interventi edilizi rientranti nell'ambito del cd. Superbonus di cui all'articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020.

Tali interventi saranno relativi alle parti comuni di ciascun fabbricato ed, eventualmente, alle unità immobiliari all'interno del singolo fabbricato, mentre non coinvolgeranno parti comuni a più fabbricati.

Nello specifico gli interventi che si intendono effettuare sono i seguenti:

- interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25%;

- interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi;

- intervento di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione > = classe A+;

- sistemi di termoregolazione o con generatori ibridi o con pompe di calore;

- intervento di sostituzione di scaldacqua.

Ciò considerato, il Condominio chiede se:

1. nel caso di specie, ovvero di un condominio costituito da più fabbricati, l'articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020 osti a che i lavori astrattamente rientranti nel perimetro di applicazione del Superbonus siano deliberati non già dall'assemblea condominiale nel suo complesso, bensì da separate assemblee dei proprietari (o detentori ad altro titolo) delle unità immobiliari dei singoli fabbricati interessati dagli interventi;

2. ai fini degli adempimenti previsti per l'esercizio dello sconto in fattura ai sensi dell'articolo 121 del decreto legge n. 34 del 2020, sia possibile presentare comunicazioni distinte per gli interventi relativi ai singoli fabbricati su cui interverranno i lavori, esponendo sempre il medesimo e unico codice fiscale del condominio e, come beneficiari, i soli proprietari/detentori delle unità immobiliari afferenti il singolo fabbricato.

Con riferimento al secondo quesito, l'AdE ricorda che “Il Provvedimento 8 agosto 2020 del Direttore dell'Agenzia delle entrate stabilisce che la Comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici è inviata dall'amministratore di condominio, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, esclusivamente mediante i canali telematici dell'Agenzia delle entrate. Nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 1129 del codice civile, non vi è obbligo di nominare l'amministratore del condominio e i condòmini non vi abbiano provveduto, la Comunicazione è inviata da uno dei condòmini a tal fine incaricato. Nei casi di cui al punto 1.4, la Comunicazione è inviata dal condomino, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.

Le istruzioni alla compilazione del relativo modulo, alla luce del contenuto del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020 (e successive modificazioni), prevedono espressamente che, nel campo "Tipologia intervento", il contribuente indichi il codice identificativo dell'intervento per il quale si effettua la comunicazione (distinguendo, in particolare, tra interventi su parti comuni e su singole unità immobiliari e, nello specifico, tra "interventi di efficienza energetica","interventi antisismici in zona sismica 1, 2 e 3" ed "altri interventi".

Ciò considerato, si ritiene che potranno essere inviate tante comunicazioni, per i lavori trainanti sulle parti comuni condominiali, quanti sono i fabbricati interessati dagli interventi”.

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