L'oggetto della nuova risposta dell'Agenzia delle entrate all'interpello n. 127 di oggi 24 febbraio, riguarda il proprietario di un edificio, composto da un'unica unità immobiliare residenziale, censito al catasto fabbricati, sul quale è stato avviato un intervento edilizio di ristrutturazione per effetto di una SCIA Ordinaria presentata il 26 settembre 2019 e con inizio lavori differito.
Il 3 giugno 2020 è stata rilasciata l'Autorizzazione Sismica e il 23 giugno 2020, prima dell'inizio dei lavori, ad integrazione della predetta SCIA, è stata inviata l'asseverazione della classificazione sismica della costruzione prevista dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017.
Come evidenziato nella predetta SCIA, l'intervento rientra nell'ambito della ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lett, d) del d.P.R. n. 380 del 2001 (testo unico dell'edilizia). Al termine dell'intervento di ristrutturazione edilizia dall'unica unità immobiliare di partenza si ricaveranno tre unità immobiliari distinte ma con ingresso comune. In particolare, i lavori consentiranno:
- il miglioramento di due classi delle prestazioni antisismiche dell'intero edificio, mediante il consolidamento del solaio di piano e il raddoppio di alcune murature portanti e con la demolizione con successiva ricostruzione di una porzione dell'edificio che è risultata non stabile strutturalmente. Questa parziale demolizione e ricostruzione avviene a parità di volume e di sedime con una modesta variazione della sagoma ante-intervento;
- il miglioramento energetico mediante un intervento sull'involucro dell'intero edificio con rifacimento delle facciate che prevede la coibentazione dei componenti opachi (murature, pavimenti, solai e coperture) e dei componenti finestrati (nuovi infissi dotati di vetro camera) nonché mediante la sostituzione dell'impianto di riscaldamento esistente costituto da un unico impianto termico con tre distinti impianti separati funzionali alle tre unità immobiliari che si otterranno post frazionamento.
Sono, inoltre, previste altre opere edilizie necessarie alla ristrutturazione e al frazionamento dell'edificio.
Tanto premesso, l'Istante chiede se:
- l'intervento di miglioramento di due classi delle prestazioni antisismiche dell'intero edificio derivante dalla parziale demolizione e ricostruzione senza variazioni di volume rientri tra quelli agevolabili ai sensi dell'articolo 16, comma 1-quater del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (cd. sismabonus) e se l'aliquota della detrazione spettante è elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, ai sensi dell'articolo 119, comma 4, del decreto legge n. 34 del 2020 (cd Superbonus);
- l'intervento relativo all'involucro dell'intero edificio (superficie opache e trasparenti) rientri tra quelli agevolabili, ai sensi dell'articolo 1, commi da 219 a 223 della legge di Bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019 n. 160), (bonus facciate) o tra quelli per i quali spetta il cd. ecobonus di cui all'articolo 14 del citato decreto legge n.63 del 2013 per interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi o se, infine, rientri tra quelli ammessi al Superbonus di cui al citato articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020;
- la sostituzione dell'impianto di riscaldamento invernale costituto da un unico impianto termico con tre distinti impianti separati funzionali alle tre unità immobiliari che si otterranno post frazionamento rientri tra gli interventi per i quali spetta il cd.ecobonus di cui all'articolo 14 del citato decreto legge n. 63 del 2013 o tra quelli ammessi al Superbonus di cui al citato articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020;
- è possibile scegliere le agevolazioni fiscali di cui avvalersi e se queste spettano anche per le altre opere edilizie necessarie alla ristrutturazione e al frazionamento.
In allegato la risposta