Con il quesito formulato, a mezzo posta elettronica certificata, il 30 marzo 2022, l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ravenna chiede se l’obbligo assicurativo a carico dei soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni ai fini delle detrazioni di cui al c.d. Superbonus 110% e agli altri bonus edilizi richieda necessariamente – ai sensi del comma 14 dell’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 risultante dalle modifiche recate dall’articolo 2, comma 2, lett. b) del decreto-legge n. 13 del 2022, poi trasfuso nell’articolo 28-bis, comma 2, lettera b) introdotto in sede di conversione del decreto-legge n. 4 del 2022 – la stipula di una polizza c.d. single project, “quindi una polizza differente per ogni cantiere” di cui al secondo periodo del citato comma 14 ovvero sia possibile utilizzare la normale polizza per danni da attività professionale “che non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione, con un massimale non inferiore a 500mila euro, specifico per il rischio di asseverazione, da integrare a cura del professionista ove si renda necessario e che garantisca, se in operatività di claims made, un’ultrattività pari ad almeno cinque anni in caso di cessazione di attività e una retroattività pari anch’essa ad almeno cinque anni” (già prevista dal terzo periodo del citato comma 14) o in alternativa una polizza (c.d. “a consumo”) dedicata alle attività in oggetto con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, senza interferenze con la polizza di responsabilità civile (di cui al quarto periodo del citato comma 14).
L’Ordine segnala un articolo tratto dalla stampa specializzata in cui sono richiamati i chiarimenti forniti dall’Ania, l’associazione nazionale fra le imprese assicuratrici, sullo specifico tema in oggetto, secondo cui, anche dopo le modifiche al comma 14 dell’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni conservano la possibilità di scegliere tra le tre diverse tipologie di polizza assicurativa ivi previste.
Si chiede pertanto conferma di quest’ultima interpretazione.
Al riguardo, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, con il pronto ordine n. 85 del 21 novembre 2022, osserva preliminarmente che le modifiche al citato comma 14 dell’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, introdotte a decorrere dal 26 febbraio 2022 dall’articolo 2, comma 2, lett. b) del decreto-legge n. 13 del 2022, hanno riguardato unicamente il secondo periodo del medesimo comma 14, il quale disciplina la tipologia di polizza “single project”, e non anche i successivi terzo e quarto periodo del comma stesso, i quali disciplinano, rispettivamente, la normale polizza RC professionale con le caratteristiche ivi indicate nelle lettere a), b) e c) e la polizza “a consumo” dedicata alle attività di attestazione e asseverazione.
Considerato che il terzo periodo del più volte citato comma 14 prevede espressamente che “L'obbligo di sottoscrizione della polizza si considera rispettato qualora i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni abbiano già sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti da attività professionale ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, purché questa:” abbia le caratteristiche ivi indicate nelle lettere a), b) e c); considerato altresì che il quarto periodo del più volte citato comma 14 prevede espressamente che “In alternativa il professionista può optare per una polizza dedicata alle attività di cui al presente articolo” con le caratteristiche del tipo “a consumo” sopra richiamate; sembra, pertanto, corretto ritenere che “L'obbligo di sottoscrizione della polizza” a carico dei soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni possa “considerar[si] rispettato” anche tramite le tipologie “alternative” di polizza di cui ai citati periodi terzo e quarto del comma 14 dell’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020.
Pertanto, il CNDCEC ritiene di condividere l’interpretazione fornita, sul punto, dall’associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (Ania), riportata nell’articolo della stampa specializzata indicato nel quesito.