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Superbonus 110% e Attestato di Prestazione Energetica degli edifici (APE): chiarimenti dall'ENEA

Il direttore dei lavori e il progettista possono firmare gli APE utilizzati solo ai fini delle detrazioni fiscali del 110% che non necessitano di deposito nel catasto degli impianti termici. L’APE ante intervento deve riferirsi alla situazione esistente alla data di inizio dei lavori

mercoledì 21 ottobre 2020 - Redazione Build News

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Superbonus 110% e Attestato di Prestazione Energetica degli edifici (APE): chiarimenti in una delle 9 FAQ dell'Enea condivise dal Ministero dello Sviluppo Economico e dall'Agenzia delle Entrate, pubblicate sul portale https://www.efficienzaenergetica.enea.it.

FAQ n.5. Per fruire delle detrazioni fiscali del 110% il comma 3 dell’art. 119 del D.L. 34/2020 come convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, richiede la redazione degli attestati di prestazione energetica ante e post operam al fine di dimostrare che con gli interventi realizzati si consegua il miglioramento di almeno due classi energetiche.

Con quale criterio, decreto 26/06/2015 o leggi regionali, devono essere determinate le classi energetiche?

Nel caso di edifici unifamiliari, quali servizi energetici occorre prendere in considerazione per eseguire il confronto tra APE-pre e APE-post?

In quali casi, il direttore dei lavori o il progettista possono firmare gli APE utilizzati ai fini delle detrazioni fiscali del 110%?

Quali APE vanno depositati nei catasti regionali?

Nel caso di lavori iniziati prima del 1° luglio 2020 a quale situazione deve riferirsi l’APE ante intervento?

Risposte:

a) Per uniformità di applicazione della misura incentivante su tutto il territorio nazionale il criterio di classificazione energetica da usare è quello previsto dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, 26 giugno 2015, o il criterio previsto dalla corrispondente norma regionale a condizione che le regioni dichiarino che si ottengano le stesse classificazioni energetiche.

b) Ai fini delle detrazioni fiscali del 110%, anche nel caso degli edifici unifamiliari, i servizi energetici da prendere in considerazione nell’APE-post per la verifica del conseguimento del miglioramento di due classi energetiche sono quelli presenti nella situazione ante intervento così come previsto per gli APE convenzionali rilasciati per gli edifici composti da più unità immobiliari.

c) Il direttore dei lavori e il progettista possono firmare gli APE utilizzati solo ai fini delle detrazioni fiscali del 110% che non necessitano di deposito nel catasto degli impianti termici;

d) Gli APE da depositare nel catasto regionale degli attestati di prestazione energetica degli edifici sono quelli di ogni singola unità immobiliare relativi alla situazione post-intervento prendendo in considerazione tutti i servizi energetici presenti nello stato finale.

e) L’APE ante intervento deve riferirsi alla situazione esistente alla data di inizio dei lavori.

Leggi anche: “Superbonus 110%: online le prime 9 FAQ dell'ENEA

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