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Superbonus 110% e bonus casa, dal MEF chiarimenti sulla cessione dei crediti senza SAL

Se si intende optare per la cessione e/o per lo sconto in fattura della detrazione per interventi di cui all'art.121 del decreto Rilancio e diversi da quelli che danno diritto al Superbonus per i quali non siano stati previsti SAL, il contribuente può esercitare l’opzione senza tener conto dello stato di avanzamento

giovedì 8 luglio 2021 - Redazione Build News

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Nel caso in cui si intenda optare per la cessione e/o per lo sconto in fattura della detrazione relativa agli interventi indicati nell’articolo 121 del decreto Rilancio e diversi da quelli che danno diritto al Superbonus 110% per i quali non siano stati previsti SAL, il contribuente ha la facoltà di esercitare l’opzione senza dover tenere conto dello stato di avanzamento degli interventi.

Lo ha precisato il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze Claudio Durigon, in risposta ieri 7 luglio all'interrogazione 5-06307 Terzoni avente ad oggetto “Chiarimenti sulla fruizione del Superbonus fiscale in relazione allo stato di avanzamento dei lavori”.

Riportiamo il testo integrale della risposta di Durigon all'interrogazione.

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti richiamano la circolare n. 30/E del 2020 dell’Agenzia delle entrate, in cui sono contenuti chiarimenti in materia di Superbonus e degli altri bonus edilizi.

In particolare, gli Onorevoli osservano che, come riportato dal quotidiano « Italia Oggi » del 26 maggio 2021, in un videoforum dedicato, risulterebbe confermata la posizione dall’Agenzia delle entrate in base alla quale « ...l’opzione per la cessione e/o sconto, alternativa alla detrazione diretta, resta condizionata dall’avanzamento dei lavori (Sal) limitatamente agli interventi che fruiscono del 110 per cento. Qualora si tratti, invece, di detrazioni ordinarie (per esempio, 50 e 65 per cento) per le quali non siano stati previsti Sal, il contribuente ha facoltà di eseguire la detta scelta in qualsiasi momento, senza dover tenere conto dello stato di avanzamento degli interventi...».

Tanto premesso, gli Onorevoli interroganti chiedono conferma di quanto sopra riportato e, in caso contrario, se si ritenga opportuno specificare che l’invio della comunicazione per lo sconto in fattura prima del completamento dell’intervento non comporti conseguenze per i contribuenti in buona fede, nel caso in cui l’intervento sia stato completato e siano stati rispettati tutti gli adempimenti previsti dalle specifiche discipline.

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell’Amministrazione finanziaria si rappresenta quanto segue.

L’articolo 119 del decreto Rilancio ha introdotto, tra le altre agevolazioni, il cosiddetto Superbonus che eleva al 110 per cento l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

L’articolo 121 del medesimo decreto ha previsto, per i soggetti che sostengono negli anni 2020 e 2021 spese per la realizzazione degli interventi elencati al comma 2 di tale disposizione, la possibilità di optare alternativamente per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto (fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi) e/o per la cessione di un credito d’imposta (di ammontare pari alla detrazione spettante).

Il comma 1-bis del citato articolo 121 stabilisce che: « L’opzione di cui al comma 1 può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Ai fini del presente comma, per gli interventi di cui all’articolo 119 gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento ».

La norma specifica che l’esercizio dell’opzione può essere effettuato anche in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Trattasi, tuttavia, di una facoltà disciplinata dalla norma che non impedisce la possibilità di esercitare comunque l’opzione qualora non siano previsti stati di avanzamento dei lavori.

In conclusione, in base al tenore letterale della norma, è possibile sostenere che, nel caso in cui si intenda optare per la cessione e/o per lo sconto in fattura della detrazione relativa agli interventi indicati nell’articolo 121 e diversi da quelli che danno diritto al Superbonus per i quali non siano stati previsti SAL, il contribuente ha la facoltà di esercitare l’opzione senza dover tenere conto dello stato di avanzamento degli interventi.

Pertanto, qualora per l’effettuazione di un determinato intervento (ad esempio, la sostituzione della caldaia per il quale spetta la detrazione di cui all’articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013) non siano previsti SAL, può essere esercitata l’opzione per la cessione del credito corrispondente alla detrazione o per il cosiddetto sconto in fattura, facendo riferimento alla data dell’effettivo pagamento, ferma restando la necessità che gli interventi oggetto dell’agevolazione siano effettivamente realizzati.

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