Fisco

Superbonus 110% e bonus edilizi: aggiornato il manuale per l’utilizzo della piattaforma di cessione dei crediti

È online il manuale utente dell'Agenzia delle entrate, aggiornato a Giugno 2022, per l'utilizzo della Piattaforma cessione crediti, con la quale i soggetti titolari di crediti d’imposta cedibili possono comunicare all'Agenzia l'eventuale cessione dei crediti a soggetti terzi

martedì 21 giugno 2022 - Redazione Build News

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È online il manuale utente dell'Agenzia delle entrate, aggiornato a Giugno 2022, per l'utilizzo della “Piattaforma cessione crediti”, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’AdE, con la quale i soggetti titolari di crediti d’imposta cedibili possono comunicare all'Agenzia l'eventuale cessione dei crediti a soggetti terzi, ai sensi delle disposizioni pro tempore vigenti.

All’attualità, attraverso la Piattaforma possono essere comunicate le cessioni:

- dei c.d. bonus edilizi, ossia dei crediti relativi alle detrazioni per lavori edilizi, per le quali i beneficiari hanno già optato per la cessione del credito o per lo sconto in fattura (es. Superbonus, ecobonus, sismabonus, bonus facciate, colonnine di ricarica, ristrutturazioni ed eliminazione delle barriere architettoniche), di cui sono titolari i cessionari e i fornitori che hanno applicato gli sconti;

- del Tax credit vacanze, di cui sono titolari le strutture ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, a seguito dell’applicazione degli sconti ai propri clienti (articolo 176 del decreto-legge n. 34 del 2020);

- del credito d’imposta ACE (articolo 19, comma 3, del decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021).

La Piattaforma potrà essere estesa ad altre fattispecie compatibili con le sue funzionalità.

La Piattaforma è composta da quattro funzioni:

1. Monitoraggio crediti

2. Cessione crediti

3. Accettazione crediti/sconti (questa funzione consente anche di comunicare la scelta per l’utilizzo in compensazione tramite modello F24 dei crediti “tracciabili”)

4. Lista movimenti

A prescindere dalla terminologia utilizzata per semplicità espositiva, si precisa che le operazioni effettuate tramite la Piattaforma non costituiscono, né sostituiscono, le transazioni, i relativi documenti e gli atti di cessione dei crediti intervenuti tra le parti, ma rappresentano le comunicazioni e le accettazioni delle transazioni già avvenute, affinché siano efficaci ai fini fiscali nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e i crediti possano essere utilizzati in compensazione tramite modello F24, oppure ulteriormente ceduti ad altri soggetti (nei casi previsti).

La presenza dei crediti sulla Piattaforma non significa che i crediti stessi siano stati certificati dall’Agenzia come certi, liquidi ed esigibili. Ai sensi delle vigenti disposizioni, l’Agenzia si riserva di controllare in capo al titolare originario del credito o della detrazione l’esistenza dei relativi presupposti.

Con riferimento ai bonus edilizi, la Piattaforma consente ai fornitori/cessionari di visualizzare e accettare le transazioni, per utilizzare in compensazione il credito tramite modello F24. In alternativa all’utilizzo in compensazione, è possibile comunicare all’Agenzia l’ulteriore cessione del credito avvenuta nei confronti di altri soggetti, nel rispetto delle disposizioni pro tempore vigenti. Fino a quando non si accetta la transazione, non possono essere effettuate compensazioni o ulteriori cessioni. Se l’utente ritiene di non essere il corretto cessionario del credito, ovvero se ritiene che i relativi dati non siano corretti, deve rifiutare la cessione attraverso l’apposita funzione della Piattaforma.

In caso di opzione per lo sconto o di “prima” cessione del credito, il rifiuto del credito da parte del fornitore o del “primo” cessionario è importante affinché, in caso di errore, l’operazione venga privata dei suoi effetti e il titolare originario della detrazione possa comunicare nuovamente, in modo corretto, l’opzione per lo sconto o la “prima” cessione.

Con riferimento alle altre tipologie di crediti (Tax credit vacanze e credito ACE) la Piattaforma consente ai titolari di comunicare all’Agenzia l’ulteriore cessione del credito ad altri soggetti, interamente o parzialmente, nel rispetto delle disposizioni pro tempore vigenti.

Il successivo cessionario visualizzerà sulla Piattaforma i dati dei crediti ricevuti. In caso di cessione comunicata per errore, anche se il cessionario non accetta il credito ricevuto, il cedente non potrà utilizzarlo in compensazione oppure cederlo ulteriormente; affinché il credito erroneamente ceduto possa ritornare nella disponibilità del cedente (anche eventualmente al fine di riproporre la cessione con i dati corretti), è necessario che il cessionario rifiuti la cessione, attraverso l’apposita funzione della Piattaforma.

L’accettazione e il rifiuto non possono essere parziali. Inoltre, sono irreversibili, salvo casi particolari che saranno disciplinati dall’Agenzia con apposite istruzioni, per consentire di revocare la scelta.

Gli esiti delle operazioni effettuate sulla Piattaforma sono immediatamente visibili per i soggetti coinvolti (cedente e cessionario) nelle varie aree della Piattaforma stessa.

Al riguardo, si evidenzia che, ai sensi del punto 3.6 del provvedimento del direttore dell’Agenzia prot. n. 340450 del 1° dicembre 2021, in caso di cessione successiva alla prima di crediti relativi a bonus edilizi, il cessionario può procedere all’accettazione o al rifiuto solo decorsi cinque giorni lavorativi dall’inserimento sulla Piattaforma della cessione stessa da parte del cedente.

Nei paragrafi seguenti sono fornite indicazioni e istruzioni distinte per i crediti “tracciabili”, rispetto ai crediti “non tracciabili” (ad esempio, per i crediti “tracciabili” è vietata la cessione parziale delle rate annuali).

All’attualità, con riferimento ai bonus edilizi, ai sensi dell’articolo 121, comma 1-quater, del decreto-legge n. 34 del 2020, sono soggette alla tracciatura e al divieto di cessione parziale le cessioni successive alla prima delle rate annuali dei crediti derivanti dalle opzioni per la “prima cessione” del credito o per lo sconto in fattura, comunicate all’Agenzia delle Entrate dal 1° maggio 2022, fatta eccezione per le comunicazioni inviate dal 9 al 13 maggio 2022 in relazione alle spese del 2020 e del 2021 (cfr. risoluzione n. 21/E del 5 maggio 2022 – penultimo periodo).

IN ALLEGATO il Manuale utente aggiornato a Giugno 2022.

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