Chiarire se le società per la cartolarizzazione dei crediti, costituite ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, il cui patrimonio segregato risulti consolidato contabilmente in un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del Testo unico bancario, possano essere considerate tra i soggetti qualificati quali secondi, ovvero terzi, cessionari dei crediti fiscali di cui al decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13 (decreto antifrodi 2 confluito nel decreto Sostegni ter - decreto-legge 27/01/2022 n. 4 convertito in legge).
Lo chiede l'interrogazione n. 5-07717 a risposta immediata in commissione finanze della Camera, presentata da Sestino Giacomoni il 15 marzo 2022 e rivolta al MEF.
Riportiamo il testo completo dell'interrogazione:
GIACOMONI, MARTINO, CATTANEO, GIACOMETTO e SORTE. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
in materia di bonus edilizi il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13 ha introdotto, tra l'altro, la facoltà di poter procedere con ulteriori cessioni dei crediti ma solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (Testo unico bancario) di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, a società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, ovvero a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
risulta incerta la volontà del legislatore di ricomprendere nell'elenco di cui sopra anche le società per la cartolarizzazione dei crediti costituiti ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130 che, sebbene fossero originariamente iscritte all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico bancario, sono state successivamente derubricate in virtù di un provvedimento di Banca d'Italia, pur rimanendo iscritte presso un registro separato;
le società di cartolarizzazione dei crediti, oltre a essere iscritte a tale registro separato, tenuto dalla Banca d'Italia, scontano anche la presenza obbligatoria di un soggetto iscritto all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico bancario, deputato a un ruolo di servizio presso la società di cartolarizzazione nella riscossione dei crediti ceduti e del servizio di cassa e di pagamento;
il patrimonio segregato di talune società per la cartolarizzazione dei crediti è contabilmente consolidato presso un gruppo bancario iscritto all'albo in quanto il suddetto gruppo bancario ne esercita il controllo, anche qualora le quote societarie di tali società per la cartolarizzazione dei crediti, non fossero detenute dal gruppo bancario stesso;
il consolidamento contabile del loro patrimonio segregato costituisce elemento non solo necessario ma anche sufficiente a garantire gli stessi presidi e controlli che il legislatore ha cercato di ottenere limitando la circolazione dei crediti relativi ai bonus edilizi –:
se non ritenga opportuno adottare iniziative per chiarire che le società per la cartolarizzazione dei crediti, costituite ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, il cui patrimonio segregato risulti consolidato contabilmente in un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del Testo unico bancario, possano essere considerate tra i soggetti qualificati quali secondi, ovvero terzi, cessionari dei crediti fiscali di cui al decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13.
(5-07717)