“L’esito delle frodi e il potenziale danno per l’erario derivante dalle false cessioni hanno assunto proporzioni estremamente rilevanti. L’onere, oltre che per i contribuenti, potrebbe essere significativo anche per gli intermediari che hanno acquisito crediti falsi, di cui potrebbero non riuscire mai a fruire”.
Lo ha detto il Ministro dell’Economia e delle finanze, Daniele Franco, ieri alla Camera dei deputati, nell'informativa urgente in merito alla cessione dei bonus edilizi.
“Alla fine del 2021, nel complesso, le prime cessioni e gli sconti in fattura comunicati all’Agenzia delle entrate erano quasi 4,8 milioni, di cui 0,1 milioni nel 2020 e 4,7 milioni nel 2021, per un controvalore complessivo di 38,4 miliardi di euro (0,6 nel 2020 e 37,8 nel 2021). Una parte dei crediti ceduti è già stata fruita dai cessionari, portandoli in compensazione”, ha detto Franco. La fruizione “può avvenire per una quota del credito d’imposta che, in genere, deve essere ripartito in 4, 5 o 10 anni, a seconda del tipo di bonus. Al 23 febbraio scorso, le compensazioni hanno riguardato un volume pari a 2,1 miliardi”.
CREDITI DI IMPOSTA INESISTENTI PARI A CIRCA 4,4 MILIARDI. “Fino a oggi, l’attività di analisi e controllo ha consentito all’Agenzia delle entrate e alla Guardia di finanza di individuare un ammontare complessivo di crediti di imposta inesistenti pari a circa 4,4 miliardi, di cui quasi la metà, circa 2 miliardi, già ceduti e incassati. A questi 4,4 miliardi deve essere aggiunto un altro miliardo, la cui sospensione è in corso di perfezionamento”. “Le frodi - i 4,4 miliardi menzionati sopra - riguardano prevalentemente i crediti relativi al bonus facciate (46 per cento del totale) e l’ecobonus (34 per cento). Le frodi legate al superbonus sono, invece, relativamente meno diffuse, grazie anche al meccanismo del visto di conformità e dell’asseverazione, applicabile a tale tipologia di bonus edilizio sin dall’origine. Si evidenzia, inoltre, che, contrariamente agli altri bonus edilizi, per il bonus facciate la norma non ha previsto un limite massimo di spesa oltre il quale l’intervento non gode più del beneficio fiscale.
Oltre i tre quarti dei 4,4 miliardi di crediti d’imposta, diciamo inesistenti, fanno riferimento a segnalazioni in piattaforma effettuate tra settembre e dicembre del 2021. L’attività di analisi e controllo ha cominciato ad essere efficace sin da subito”, ha spiegato il titolare del Mef.
IL DECRETO-LEGGE N. 13 DEL 25 FEBBRAIO 2022. Il ministro Franco ha ricordato che la normativa sulla cessione dei crediti “è stata, da ultimo, modificata con il decreto-legge n. 13 del 25 febbraio 2022, approvato dal Consiglio dei Ministri il 18 febbraio ed entrato in vigore il 26 febbraio. Per effetto di quest’ultimo decreto-legge sono consentite due ulteriori cessioni, solo se effettuate a favore di intermediari finanziari vigilati, ossia banche intermediarie finanziarie iscritte all’albo previsto dall’articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, società appartenenti a un gruppo bancario, imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.
Inoltre, i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate.
È previsto, altresì, che al credito ceduto sia attribuito un codice identificativo univoco, da indicare nella comunicazione delle eventuali successive cessioni, in modo da poter essere tracciato. Tali disposizioni si applicano a partire dalle comunicazioni della prima cessione del credito dello sconto in fattura, inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.
L’articolo 2 dello stesso decreto-legge interviene, inoltre, sul quadro delle misure sanzionatorie contro le frodi in materia di erogazioni pubbliche. Le misure riguardano i tecnici abilitati per le asseverazioni, nel caso espongano informazioni false, omettano di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sull’effettiva realizzazione dello stesso, oppure attestino falsamente la congruità delle spese. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto, per sé o per altri, la pena è aumentata.
Inoltre, al fine di garantire ai clienti del tecnico abilitato e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata, si prevede che i soggetti che rilasciano attestazioni o asseverazioni debbano stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni.
Con il medesimo decreto-legge, al fine di tutelare i cessionari i cui crediti sono stati sequestrati dall’autorità giudiziaria e poi dissequestrati, i termini per l’utilizzo dei crediti d’imposta cedibili ai sensi del decreto-legge Rilancio, oggetto del sequestro, sono aumentati di un periodo pari alla durata del sequestro medesimo, fermo restando il rispetto del limite annuale di utilizzo dei predetti crediti”, ha concluso il ministro.