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Superbonus 110% e Bonus Facciate: il MEF risponde a vari quesiti

Il Ministero dell'Economia fornisce una serie di chiarimenti in risposta a un'interrogazione parlamentare

giovedì 21 ottobre 2021 - Redazione Build News

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Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha risposto all'interrogazione n. 5-06751 Fragomeli e Nardi (Pd) nella quale gli Onorevoli interroganti richiamano in premessa la risposta all’interpello 903-521/2021 con la quale la direzione regionale Liguria dell’Agenzia delle entrate si è pronunciata sulla possibilità di usufruire della detrazione relativa al «Bonus facciate», che consiste in una detrazione pari al 90 per cento della spesa sostenuta, in conformità al criterio di cassa, pagando entro il 31 dicembre 2021 la quota del corrispettivo pari al 10 per cento che residua dopo l'applicazione dello sconto in fattura, indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori che potranno essere completati anche successivamente.

Prendendo le mosse dalla risposta fornita in sede di interpello dall’Agenzia delle entrate, gli Onorevoli interroganti chiedono chiarimenti con riferimento a specifici quesiti, relativi all’applicazione della disciplina del c.d. Superbonus, al fine di dare massima visibilità alle problematiche poste e proporre soluzioni che facilitino il rapporto con i contribuenti.

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell’ Amministrazione finanziaria, il MEF ha rappresentato quanto segue.

1) Con riferimento al primo punto, ovvero se si stia valutando la possibilità di adottare iniziative per prorogare, oltre al «Superbonus al 110 per cento» anche gli ulteriori bonus legati all'abitazione in scadenza a fine anno (sismabonus, ecobonus, ristrutturazione, facciate e verde), si evidenzia che sono in corso di predisposizione specifiche iniziative normative volte a rimodulare la disciplina dei bonus edilizi nel disegno di legge di bilancio per il 2022 in coerenza con le previsione della Nota di Aggiornamento al Documento di economia e finanze.

2) Gli interroganti chiedono, poi, di sapere quale sia la ripartizione geografica dei progetti ammessi al «Superbonus» e l'ammontare delle richieste finora pervenute.

In proposito si fa presente che l’ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile - pubblica mensilmente sul proprio sito internet istituzionale un rapporto che contiene, tra l’altro, la distribuzione per regione degli interventi di riqualificazione energetica per i quali è stata presentata l’asseverazione di cui all’articolo 119, comma 13, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ai fini dell’applicazione della detrazione del 110% (Super-ecobonus).

Si precisa, inoltre, che i dati degli interventi di riduzione del rischio sismico per i quali è stata richiesta l’applicazione della detrazione del 110% (Super-sismabonus) possono essere desunti dalle dichiarazioni dei redditi (per coloro che fruiscono direttamente della detrazione) oppure dalle comunicazioni delle cessioni dei crediti e degli sconti inviate all’Agenzia delle entrate (per coloro che hanno optato per la cessione o lo sconto, in luogo della detrazione diretta).

Tenuto conto che per l’anno d’imposta 2020 (primo anno di applicazione del Superbonus), l’acquisizione delle dichiarazioni dei redditi ancora non è completa, in quanto non è ancora scaduto il relativo termine di presentazione (30 novembre 2021), all’attualità si dispone solo dei dati del Super-sismabonus desumibili dalle comunicazioni delle cessioni dei crediti e degli sconti, relativi all’intero territorio nazionale (si tratta di circa 70 mila comunicazioni, per un totale di detrazioni pari a circa 1,4 miliardi di euro).

3) Con riferimento al terzo quesito concernente la possibilità di fruire del cd. bonus facciate a seguito dell'emissione della fattura a saldo da parte della ditta, con il pagamento del corrispondente 10 per cento che residua dopo l'applicazione dello sconto in fattura, entro la scadenza di dicembre, indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori, che potranno essere completati anche successivamente, si osserva quanto segue.

Ai sensi dell’articolo 121, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi elencati nel successivo comma 2, possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, in sede di dichiarazione dei redditi relativa all’anno di riferimento delle spese, alternativamente:

- per la fruizione di un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

- per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Ai sensi del comma 2 del citato articolo 121, l’opzione può essere esercitata anche relativamente alla detrazione spettante per le spese relative agli interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna (bonus facciate), di cui all’articolo 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020). La detrazione in questione, attualmente, spetta nella misura del 90 per cento delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2021.

Il comma 1-bis del ripetuto articolo 121 del decreto Rilancio prevede, inoltre, che la predetta opzione «può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori» e, per gli interventi ammessi al Superbonus, «gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento».

Con la circolare 22 dicembre 2020, n. 30/E l’Agenzia delle entrate ha, al riguardo, precisato che:

- in relazione agli interventi elencati nel comma 2 dell’articolo 121 - compresi, dunque, quelli ammessi al bonus facciate - è possibile esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alle detrazioni spettanti, anche per stati di avanzamento lavori;

- per i soli interventi che danno diritto al Superbonus, la norma stabilisce che gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento dell’intervento stesso.

Come già evidenziato in sede di risposta dall’interrogazione n. 5-06307 presentata dall’Onorevole Terzoni e svolta presso questa Commissione in data 23 giugno 2021 la locuzione secondo cui «L’opzione … può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori…», contenuta nel citato comma 1-bis dell’articolo 121 del decreto Rilancio, deve essere intesa come facoltà del contribuente di esercitare l’opzione anche in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori e, dunque, come una mera eventualità, disciplinata dalla norma, che non pregiudica la possibilità di esercitare la suddetta opzione, qualora non siano previsti stati di avanzamento dei lavori ammessi alla agevolazione, ferma restando, tuttavia, la necessità che gli interventi oggetto dell’agevolazione siano effettivamente realizzati.

Ciò premesso, si conferma che è possibile optare per lo sconto in fattura anche laddove per gli interventi agevolabili con il bonus facciate non sia previsto un pagamento per stati di avanzamento lavori. Qualora non siano previsti SAL, può essere esercitata l'opzione per il cosiddetto sconto in fattura, facendo riferimento alla data dell'effettivo pagamento, ferma restando la necessità che gli interventi oggetto dell'agevolazione siano effettivamente realizzati. Tale condizione sarà ovviamente verificata dall’Amministrazione finanziaria in sede di controllo.

Giova, inoltre, ricordare che la mancata effettuazione degli interventi, al pari dell’eventuale assenza di altro requisito richiesto dalla norma, determinerà il recupero della detrazione indebitamente fruita - sia pure nella modalità alternativa dello sconto in fattura/cessione del credito d’imposta - pari al 90 per cento delle spese fatturate, maggiorato degli interessi e delle sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Il concorso nella violazione comporterà, oltre all'applicazione dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, altresì, la responsabilità in solido del fornitore, che ha applicato lo sconto, e dei cessionari, per il pagamento dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante e dei relativi interessi.

4) Relativamente al quesito concernente la questione dei c.d. massimali di spesa nelle ipotesi di installazione di un impianto fotovoltaico e di sistemi di accumulo, nell’ambito di interventi di messa in sicurezza statica degli edifici, si fa presente che nella risposta all’interpello 903-521/2021, richiamata dagli Onorevoli interroganti, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che, ai sensi dei commi 5 e 6 dell’articolo 119 del decreto Rilancio, il Superbonus spetta anche per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su determinati edifici, fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore ad euro 48.000, per singola unità immobiliare, e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico. La detrazione spetta anche per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati, nel limite di spesa di 1.000 euro per ogni kWh. Tali interventi sono ammessi al Superbonus, a condizione, tra l’altro, che siano eseguiti congiuntamente ad interventi trainanti di riduzione del rischio sismico, di cui al comma 4 del medesimo articolo 119.

Con la predetta risposta, è stato, altresì, ribadito che il limite di spesa massimo ammissibile deve essere distintamente riferito agli interventi di installazione degli impianti solari fotovoltaici e dei sistemi di accumulo integrati nei predetti impianti e che tali limiti vanno ulteriormente sommati a quello previsto per gli interventi antisismici. Tanto premesso, si precisa che detto limite di spesa, nel caso in cui l’istallazione avvenga nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è ridotto a 1.600 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto ai sensi del comma 5 dell’articolo 119 del citato decreto n. 34 del 2020.

Resta fermo, infine, che è possibile fruire della detrazione a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi - non essendo possibile fruire, per le medesime spese, di più agevolazioni - e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione.

5) Quanto al quesito concernente la richiesta di conoscere “come si intenda garantire la possibilità di sostituzione o correzione delle comunicazioni di opzione di cessione del credito previsto dall'articolo 121 del citato decreto n. 34 del 2020 già presentate, per le quali sono in corso le verifiche tecniche da parte dei professionisti incaricati dagli istituti di credito cessionari, a tal fine ammettendo la possibilità di presentare istanze in autotutela anche per modificare il soggetto cessionario, comunque entro il termine di inizio della fruizione del «Superbonus» e abilitare i funzionari territoriali ad operare manualmente per inserire le correzioni”, si rappresenta quanto segue.

In base al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8 agosto 2020, entro il giorno 5 del mese successivo all’invio della comunicazione di opzione per la cessione del credito o per lo sconto è possibile annullare o sostituire la comunicazione stessa. Decorso tale termine, il credito viene messo a disposizione del cessionario, che potrà accettarlo (ai fini dell’utilizzo in compensazione o dell’ulteriore cessione) oppure rifiutarlo, se non ritiene che la cessione sia conforme alle pattuizioni con il cedente. In caso di rifiuto, il cedente potrà inviare una nuova comunicazione corretta entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa.

Nella fase sia di compilazione delle comunicazioni che di accettazione dei crediti sono state riscontrate diverse tipologie di errori (tra le quali l’errata indicazione del cessionario, come segnalato dagli Onorevoli interroganti) rilevati dai soggetti interessati quando erano ormai decorsi i termini per procedere alla correzione o all’invio di una nuova comunicazione.

In alcuni casi si è trattato di errori meramente formali, che non hanno inciso sulla sostanza del rapporto tra cedente e cessionario, in altri casi, invece, gli errori hanno riguardato elementi sostanziali (quali ad es. il codice fiscale del cessionario, l’importo della spesa e del relativo credito ceduto, la tipologia di intervento agevolato ecc.).

Per tali problematiche non si ritiene possibile esercitare il potere di autotutela da parte degli uffici dell’Agenzia delle entrate, in quanto non si tratta di emendare provvedimenti assunti dai medesimi uffici, bensì di correggere errori (e le relative conseguenze materiali) commessi dai cedenti e dai cessionari in fase di compilazione delle comunicazioni di cui trattasi e di accettazione dei crediti.

L’Agenzia delle entrate sta analizzando le diverse tipologie di errori finora riscontrate allo scopo di individuare la soluzione procedurale più idonea al fine di assicurare che la correzione degli errori garantisca un’appropriata rappresentazione dei crediti in capo ai cedenti e ai cessionari, anche a tutela degli interessi erariali.

6) Quanto alla possibilità di estendere l’opzione per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), per le spese sostenute per la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, si osserva che eventuali iniziative normative in tal senso saranno valutate in sede di rimodulazione della disciplina che è in corso di predisposizione.

7) Infine, in merito alla possibilità che, tra le spese ammesse al Superbonus, rientrino anche quelle sostenute nell’ambito di un intervento di demolizione e ricostruzione di un fabbricato esistente, che realizzano un miglioramento sismico e di due classi energetiche, per la parte corrispondente al volume demolito, si fa presente che, come precisato nella circolare 8 agosto 2020, n. 24/E dell’Agenzia delle entrate, sono ammesse al Superbonus anche le spese sostenute nell’ambito di interventi di demolizione e ricostruzione inquadrabili nella categoria della «“ristrutturazione edilizia” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lett. d), del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”».

Sul punto, la Commissione consultiva per il monitoraggio dell'applicazione del D.M. 28/02/2017, n. 58 e delle linee guida ad esso allegate, costituita presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha chiarito che in caso di interventi di demolizione e ricostruzione, sia pure inquadrabili come ristrutturazione edilizia, il Superbonus per interventi - trainanti e trainati - di efficienza energetica non si applica alle spese riferite alla parte eccedente il volume ante-operam.

In tale caso, il contribuente ha l'onere di mantenere distinte, in termini di fatturazione, le spese riferite agli interventi sul volume ante-operam da quelle riferite agli interventi sul volume ampliato o, in alternativa, essere in possesso di un'apposita attestazione che indichi gli importi riferibili a ciascun intervento, rilasciata dall'impresa di costruzione o ristrutturazione ovvero dal direttore dei lavori, sotto la propria responsabilità, utilizzando criteri oggettivi.

Tale limitazione non riguarda, invece, gli interventi antisismici ammessi al Superbonus rispetto ai quali, nei limiti di spesa previsti dalla norma, la detrazione spetta per le spese riferite all’intero intervento.

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