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Superbonus 110% e cessione dei crediti, le proposte dell'ABI in audizione

Le operazioni di cessione dovrebbero essere concesse in numero maggiore rispetto all’unica all’interno dei gruppi bancari e tra banche e intermediari finanziari. Le banche, infatti, sono intermediari vigilati a cui sono imposti specifici obblighi di controllo e comunicazione alle Autorità

lunedì 14 febbraio 2022 - Redazione Build News

abi

Il Direttore Generale dell’ABI (Associazione Bancaria Italiana), Giovanni Sabatini, è stato audito presso la Commissione Bilancio del Senato sul disegno di legge di conversione del decreto-legge Sostegni ter (Dl n. 4/2022).

L’articolo 28, modificando gli articoli 121 e 122, del D.L. n. 34/2020 (cd. “Decreto Rilancio”) in materia di opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali e di cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19, esclude la facoltà per il soggetto che ha già acquistato il credito di cederlo ulteriormente.

In sostanza, vengono inibite tutte le cessioni dei crediti successive alla prima (anche previo sconto in fattura), limitandone drasticamente la circolazione.

Secondo il Direttore Generale dell’ABI “si rendono assolutamente necessari alcuni interventi correttivi della normativa primaria in grado di assicurare certezza al contesto di riferimento in cui vengono effettuate le operazioni ed evitare, al contempo, il perpetuarsi di comportamenti fraudolenti che danneggiano non solo le entrate erariali ma soprattutto i soggetti che operano in buona fede”.

“In generale, si rappresenta l’esigenza di una stabilizzazione del quadro normativo di riferimento, assicurando un arco temporale sufficiente per adeguarsi alle nuove disposizioni (in linea con quanto previsto dallo Statuto dei diritti del contribuente), conformemente alle esigenze operative e organizzative dei destinatari. In questa logica, come Associazione, abbiamo più volte manifestato la nostra disponibilità al confronto con le Autorità”, fa presente Sabatini.

“In fase di conversione in legge del Decreto – o nell’ambito di un nuovo provvedimento normativo - si auspica che il divieto di cessioni successive alla prima venga ripensato in considerazione delle qualità del cessionario: in particolare, riteniamo che le operazioni di cessione dovrebbero essere concesse in numero maggiore rispetto all’unica attualmente prevista dall’articolo 28 all’interno dei gruppi bancari e tra banche e intermediari finanziari in ragione delle loro peculiarità soggettive. Le banche, infatti, sono intermediari vigilati a cui sono imposti specifici obblighi di controllo e comunicazione alle Autorità, compresi quelli previsti dalla normativa antiriciclaggio. Il contrasto alla illegalità ha un presidio fondamentale nelle banche, che devono operare sempre nel rispetto di stringenti normative: ripeto ne sono la prova le decine di migliaia di segnalazioni annue di operazioni sospette”.

“In altri termini”, sottolinea Sabatini, “occorre contemperare la necessita di facilitare gli interventi di verifica delle Autorità competenti consentendo allo stesso tempo - all’ interno del perimetro degli intermediari soggetti a vigilanza e in particolare alle norme antiriciclaggio - un ragionevole numero di cessioni, successive alla prima, che eviti il rischio di annullare i benefici del meccanismo della cessione del credito di imposta”.

Infine, “considerato che nel caso di sequestri preventivi, effettuati anche nei confronti dei soggetti acquirenti dei crediti d’imposta in buona fede, l’eventuale quota di credito non utilizzata in compensazione in un periodo d’imposta non potrebbe essere riportata a nuovo, si auspica che vengano messe a punto delle forme di tutela per il cessionario che ha subito la perdita. Un esempio in tal senso – suggerisce il Direttore dell'ABI - potrebbe essere la previsione di una proroga del termine di utilizzo dei suddetti crediti d’imposta per un periodo di tempo pari a quello intercorrente tra la data del sequestro e quella del dissequestro, sulla scorta di quanto già affermato dall’Agenzia delle entrate nella circolare n. 16/E del 2021 citata con riferimento alla proroga del termine per la compensazione nel caso in cui, a seguito dell’eventuale sospensione di trenta giorni dell’operazione di acquisto del credito, la stessa venisse poi consentita”.

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