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Superbonus 110% e cessione dei crediti, RPT: criticità nella modifica introdotta con il Decreto Aiuti bis sulla responsabilità in solido

L'attenuazione della responsabilità in solido non vale per tutti. “Non si capisce il motivo per cui il cedente non fornitore debba godere di un regime di responsabilità molto più pesante del cedente fornitore, essendo chiamato a rispondere pure della colpa lieve”, osservano i professionisti tecnici

lunedì 19 settembre 2022 - Redazione Build News

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Nei giorni scorsi il Senato ha dato il via libera al Decreto Aiuti bis che prevede, tra le altre cose, una soluzione al problema del blocco dei crediti relativo al Superbonus e agli altri bonus edilizi. Il testo prevede che la responsabilità in solido nella cessione dei crediti si configuri solo se il concorso nella violazione avviene "con dolo o colpa grave". Inoltre, si stabilisce che, per i crediti sorti prima della stretta anti-frode del novembre 2021, i soggetti diversi da banche, intermediari finanziari e assicurazioni, debbano acquisire comunque l'asseverazione ex post. Una soluzione di compromesso che alla fine ha accontentato tutte le forze politiche.

Pur prendendo atto del fatto che l’approvazione del decreto ha il merito di sbloccare una situazione che rischiava di far saltare migliaia di imprese, la Rete Professioni Tecniche fa notare che persistono alcune criticità. L’articolo 33 bis del Decreto Aiuti bis al primo comma prevede la “responsabilità in solido del fornitore” che ha applicato lo sconto. Invece, la posizione del beneficiario del credito ceduto, ossia di chi effettivamente se ne avvale in compensazione dei debiti verso l’erario, e quella del cessionario risultano alleggerite, dato che possono essere coinvolti nel recupero solo se si verificano contemporaneamente il concorso in violazione e il dolo (o colpa grave). Questa disposizione, si legge nel comma 1 dell’articolo, si applica solo ai crediti per i quali sono stati acquisiti i visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni previste. Dunque, la limitazione di responsabilità è relativa solo a questa tipologia di crediti.

Dei crediti derivanti da altri bonus edilizi e di quelli che, pur provenendo (in teoria) dal meccanismo del Superbonus, sono maturati prima dell’introduzione dell’obbligo di acquisizione dei visti di conformità, asseverazioni e attestazioni previste dall’art.121, comma 1-ter, si occupa il secondo comma dell’articolo 33 bis. Per questi crediti “vecchi”, entrati nel meccanismo della “moneta fiscale” il cedente, a patto che non sia una banca, un’assicurazione e assimilati, se coincide con il fornitore, gode della stessa limitazione di responsabilità di cui sopra. Che succede per le banche, le assicurazioni e assimilati? Per questi ultimi i crediti “vecchi” continuano a rappresentare un problema perché per essi non vale la limitazione, così come non vale nelle ipotesi in cui il cedente è diverso dal fornitore (ipotesi piuttosto frequente). Quest’ultima ipotesi solleva qualche dubbio di legittimità costituzionale. Non si capisce, infatti, il motivo per cui il cedente non fornitore debba godere di un regime di responsabilità molto più pesante del cedente fornitore, essendo chiamato a rispondere pure della colpa lieve.

La RPT ritiene che queste distorsioni, eventualmente con pareri della Commissione di monitoraggio e conseguente condivisione da parte dell’Agenzia delle Entrate, debbano essere superate per consentire al meccanismo della cessione del credito quella fluidità che, allo stato attuale, continua ad essere parzialmente a rischio.

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