Si può cedere anche a un familiare il credito derivante da una ristrutturazione edilizia per la quale si ha diritto alla detrazione del 50%, qualora le spese siano state sostenute negli anni 2020 e 2021 e siano relative agli interventi elencati nel comma 2 dell’art. 121 del decreto legge n. 34/2020.
Lo conferma la rivista telematica dell'Agenzia delle entrate.
L’art. 121 del Decreto Rilancio “prevede la possibilità di cedere il credito d’imposta senza indicare limitazioni particolari sui soggetti che possono riceverlo e senza che sia necessario verificare il collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione.
Oltre al classico caso di cessione nei confronti dei fornitori di beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi, o a quello in favore degli istituti di credito e degli altri intermediari finanziari, possono essere destinatari della cessione altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti), anche se familiari.
Si ricorda che la cessione del credito va comunicata all’Agenzia delle entrate, in via telematica, entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese, utilizzando il modello allegato al provvedimento dell’Agenzia delle entrate dell’8 agosto 2020, come modificato dal provvedimento del 12 ottobre 2020.
Per le spese sostenute nel 2020 questo termine è stato prorogato al 31 marzo 2021 (provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 22 febbraio 2021)”.
Leggi anche: “Superbonus 110%, entro il 31 marzo le comunicazioni al Fisco delle opzioni sconto in fattura o cessione credito”