Le commissioni Bilancio e Finanze del Senato hanno approvato un emendamento al decreto Ristori (Dl 137/2020) che introduce l’articolo 17-bis il quale prevede che si applichi la disciplina in materia di equo compenso, recata dalla legge professionale forense, nei confronti dei professionisti incaricati di prestazioni finalizzate all’accesso ai benefici fiscali (e alla connessa possibilità di opzione per lo sconto o cessione degli stessi) per la riqualificazione energetica degli edifici (Ecobonus).
In particolare l’articolo in esame obbliga i soggetti destinatari della cessione dell'agevolazione fiscale, ivi compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, ad applicare la normativa sull'equo compenso per le prestazioni rese dai professionisti nei rapporti con i clienti diversi dai consumatori. Sono inoltre dettate specifiche disposizioni concernenti la vigilanza sul rispetto delle disposizioni in esame.
Il comma 1 fa riferimento alla disciplina sull’equo compenso recata dall’art. 1, comma 487, della Legge di Bilancio per il 2018 (legge n. 205 del 2017) il quale reca novella l'art. 13-bis della legge n. 247 del 2012 (“Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense”). Quest’ultimo disciplina il diritto a percepire un equo compenso per le prestazioni rese dai lavoratori autonomi, nei rapporti con clienti diversi dai consumatori, quindi con clienti c.d. forti.
Ricordiamo che il comma 2 dell’articolo 19-quaterdecies del decreto-legge n. 148 del 2017 ha esteso il diritto all’equo compenso, previsto per la professione forense, in quanto compatibile, anche a tutti i rapporti di lavoro autonomo che interessano professionisti, iscritti o meno agli ordini e collegi, i cui parametri sono definiti dai decreti ministeriali di attuazione del decreto-legge n. 1 del 2012. Al riguardo, si sottolinea che il comma in esame si applica nei riguardi dei professionisti incaricati agli interventi per i lavori previsti, iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali.
La disciplina in esame si applica ai fini dell’accesso al Superbonus 110% di cui agli articoli 119, 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 (“Decreto Rilancio” convertito dalla legge 17 luglio n.77 del 2020) e della relativa disciplina attuativa di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020.
Il comma 2 attribuisce al Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro della pubblica amministrazione, il compito di garantisce le misure di vigilanza sul rispetto della disciplina in esame, segnalando le eventuali violazioni all’Autorità garante per la concorrenza e del mercato. (fonte: Dossier parlamentare del 14 dicembre 2020).