Con la sentenza n. 42012/2022 depositata ieri 8 novembre, la Terza Sezione penale della Corte di cassazione ha affermato che integra il “fumus” del delitto di emissione di fatture od altri documenti per operazioni inesistenti la condotta di chi, avendo monetizzato il credito derivante dalla realizzazione di opere suscettibili di fruire del Superbonus 110% mediante la sua cessione o lo sconto in fattura (ex art. 121 d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77), effettui la fatturazione in acconto di spese relative a opere non ultimate o per le quali non sia stato emesso, da un tecnico abilitato, uno stato di avanzamento lavori attestante l’esecuzione di una porzione dell’intervento agevolabile e la congruità delle spese per esso sostenute, posto che l’emissione di tali fatture mira a simulare l’esistenza di spese in concreto non ancora sopportate e a creare fittiziamente il presupposto costitutivo del diritto alla detrazione.
IN ALLEGATO la sentenza della Cassazione.