Cessione, in consolidato fiscale, di crediti derivanti da misure di Superbonus 110% e bonus diversi dal Superbonus. Questo l'oggetto della nuova risoluzione n. 45/E del 2 agosto 2022 dell'Agenzia delle Entrate.
ALFA S.p.A. (di seguito "Istante", "Contribuente", "Controllante" o "ALFA") ha preliminarmente evidenziato che:
- "l'istante ha optato per il regime del consolidato fiscale di cui agli articoli 117-129 del DPR 917/1986 in qualità di Società controllante. L'istante determina quindi il reddito complessivo del gruppo quale somma algebrica dei redditi imponibili/perdite di tutte le Società partecipanti al consolidato fiscale;
- la Società BETA S.r.l. (di seguito anche "BETA") partecipa al consolidato fiscale di ALFA in qualità di Società controllata da quest'ultima;
- BETA effettua lavori di efficientamento energetico degli edifici che rientrano tra le tipologie di interventi richiamati dagli articoli 119 e seguenti del DL34/2020 e sui quali applica ai propri clienti lo sconto in fattura ai sensi dell'articolo 121 del DL 34/2020;
- a seguito dell'applicazione dello sconto in fattura, BETA dispone sul proprio cassetto fiscale dei crediti d'imposta di cui agli articoli 119 e seguenti del DLn. 34/2020".
L'Agenzia delle Entrate ha risposto ai seguenti tre quesiti posti da ALFA, con istanza di interpello.
Con il primo quesito, il Contribuente chiede se i chiarimenti forniti con la risposta all'interpello n. 133/2021, in materia di utilizzo dei crediti tributari di cui agli articoli 14 e 16 del Decreto Legge del 04/06/2013 n. 63 (c.d. "Sismabonus" e "Risparmio Energetico") nell'ambito del regime di consolidato fiscale, possano applicarsi anche con riferimento agli altri crediti d'imposta richiamati dall'articolo 121comma 2 del Decreto Legge del 19/05/2020 n. 34 (Decreto Rilancio) ed anche alla luce delle disposizioni di cui all'articolo 28 del Decreto Legge del 27/01/2022 n. 4 (DL"Sostegni-Ter"), senza che i trasferimenti configurino una cessione del credito.
In particolare, la Società chiede conferma della correttezza delle valutazioni operate circa il trasferimento e l'utilizzo dei crediti di imposta di BETA all'interno del consolidato fiscale di ALFA per la compensazione del debito IRES di gruppo.
Con il primo quesito l'Istante ritiene inoltre che le conclusioni della risposta all'interpello n. 133/2021 siano valide anche qualora i crediti trasferiti da BETA a ALFA siano stati oggetto di un precedente acquisto da parte di BETA da soggetti terzi.
È infatti interesse di BETA, acquistare i crediti d'imposta di cui agli articoli 119e seguenti del DL 34/2020, conseguiti dalle società GAMMA S.p.A. (di seguito anche"GAMMA") e DELTA S.p.A. (di seguito anche "DELTA") e trasferirli al consolidato fiscale ALFA per essere utilizzati a compensazione del debito IRES di gruppo.
Con il secondo quesito ALFA chiede se ai fini dell'utilizzo nell'ambito del consolidato fiscale dei citati crediti, trovino applicazione le indicazioni fornite con la risoluzione n. 286/2009 o, in alternativa, quali siano le corrette modalità operative da utilizzare per la compensazione dei citati crediti nell'ambito del regime del consolidato fiscale.
La società rappresenta che, con la citata risoluzione, l'Agenzia delle Entrate ha previsto che "il codice identificativo "61" va utilizzato nel caso di un soggetto consolidante che utilizza in compensazione, per il versamento dell'IRES determinata nel modello CNM, il credito d'imposta ceduto da una Società aderente al consolidato. In tal caso, il modello di versamento F24, va compilato indicando, nella sezione"Contribuente", il codice fiscale della Società consolidante e i relativi dati anagrafici e domiciliari, e il codice fiscale della Società aderente al consolidato, esponendolo nel campo "CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare"".
Infine, con il terzo quesito, il Contribuente chiede se le disposizioni previste dall'articolo 121, comma 3, del Decreto Legge 34/2020 (non applicabilità dei limiti previsti dall'articolo 31, comma 1, del Decreto Legge 78/2010 e dall'articolo 34 della legge 388/2000), trovino applicazione anche nel caso di utilizzo del credito in compensazione all'interno del consolidato fiscale.
IN ALLEGATO la risoluzione.