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Superbonus 110% e cessioni dei crediti: circolare dell'ABI dopo gli ultimi chiarimenti dell'AdE

L’Agenzia delle Entrate ritiene che il livello di diligenza richiesto dipenda dalla natura del cessionario (acquirente), soprattutto con riferimento alle banche o ai soggetti sottoposti a normative regolamentari per i quali è richiesta l’osservanza di una qualificata ed elevata diligenza professionale

lunedì 27 giugno 2022 - Redazione Build News

abi

L’ABI (Associazione Bancaria Italiana) ha immediatamente diffuso una Circolare agli Associati in cui segnala l’ampia (130 pagine) e dettagliata Circolare n. 23/E del 23 giugno 2022 emanata dall’Agenzia delle Entrate contenente il riepilogo dei chiarimenti in materia di Superbonus 110% con novità importanti sull’operatività quotidiana anche delle banche che quando acquistano tali crediti d’imposta da soggetti terzi.

?La Circolare dell’Agenzia delle Entrate si compone di sei paragrafi: Soggetti che possono fruire del Superbonus; Edifici interessati; Tipologie di interventi; Spese ammesse alla detrazione; Opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito in alternativa alle detrazioni; Adempimenti procedurali.

Con riferimento ai profili di responsabilità in tema di utilizzo dei crediti, i fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d’imposta ricevuto, salvo che non ricorra il cosiddetto “concorso nella violazione”. Tuttavia, con i nuovi chiarimenti contenuti nella Circolare la responsabilità in solido del fornitore e dei cessionari, secondo l’Agenzia delle Entrate, va individuata sulla base degli elementi riscontrabili nella singola istruttoria.

Il concorso nella violazione, per l’Agenzia delle Entrate, sussisterebbe nelle ipotesi in cui il cessionario abbia “omesso il ricorso alla specifica diligenza richiesta, attraverso la quale sarebbe stato possibile evitare la realizzazione della violazione e l’immissione sul mercato di liquidità destinata all’arricchimento dei promotori dell’illecito”.

Inoltre, in merito al livello di diligenza richiesto, l’Agenzia delle Entrate ritiene che esso dipenda dalla natura del cessionario (acquirente), soprattutto con riferimento alle banche o ai soggetti sottoposti a normative regolamentari per i quali è richiesta l’osservanza di una qualificata ed elevata diligenza professionale.

La verifica circa la responsabilità in solido del singolo cessionario (acquirente) deve essere condotta, caso per caso, valutando il grado di diligenza effettivamente esercitato che, nel caso delle banche, deve essere particolarmente elevato e qualificato.

Alla luce dei nuovi esaustivi chiarimenti forniti, con riferimento ai crediti d’imposta oggetto di sequestro/dissequestro da parte dell’Autorità Giudiziaria, l’Agenzia delle Entrate ritiene che ciascun cessionario (acquirente) deve sempre valutare, al momento dell’utilizzo in compensazione dei crediti fiscali acquisiti, di aver preventivamente operato con la necessaria diligenza all’atto dell’acquisto del credito, con speciale riguardo a quelli oggetto di sequestro da parte dell’Autorità giudiziaria.

L’ABI evidenzia che i chiarimenti diramati dall’Agenzia delle Entrate forniscono delle cogenti linee guida in merito alle operazioni relative al Superbonus.

Leggi anche: “Superbonus 110% e opzioni cessione o sconto in fattura: nuova circolare dell'AdE

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