Qualora siano realizzati sul medesimo edificio, anche unifamiliare, o sulla medesima unità immobiliare funzionalmente autonoma e con accesso indipendente, ad esempio la posa in opera del cappotto termico sull'involucro dell'edificio e interventi di riduzione del rischio sismico – interventi trainanti - nonché la sostituzione degli infissi e l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda, di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica e relativi sistemi di accumulo e di infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici (interventi trainati), il limite massimo di spesa ammesso al Superbonus 110% sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno di tali interventi.
In tal caso, sarà possibile fruire della corrispondente detrazione a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi - non essendo possibile fruire per le medesime spese di più agevolazioni - e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione.
Lo ricorda l'Agenzia delle entrate nella sua nuova risposta n. 784 di oggi 18 novembre 2021.
Considerato che, nel caso di specie, l'Istante intende eseguire sull'unità immobiliare di cui è proprietario sia degli interventi antisismici che degli interventi di efficientamento energetico di sostituzione dell'impianto di climatizzazione e di sostituzione di infissi e serramenti, l'AdE ritiene che lo stesso debba inviare all'Agenzia delle entrate tre distinti moduli per la comunicazione dell'opzione per il c.d. "sconto in fattura" o per la cessione del credito, ossia un modulo diverso per ogni intervento che verrà realizzato.
“Tali conclusioni”, conclude l'AdE, “risultano peraltro avvalorate dalle istruzioni alla compilazione del relativo modulo che, alla luce del contenuto del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020 (e successive modificazioni), prevedono espressamente che, nel campo "Tipologia intervento", il contribuente indichi il codice identificativo dell'intervento per il quale si effettua la comunicazione (distinguendo, in particolare, tra interventi su parti comuni e su singole unità immobiliari e, nello specifico, tra "interventi di efficienza energetica", "interventi antisismici in zona sismica 1, 2 e 3" ed "altri interventi").”
Il testo completo della risposta è disponibile in allegato.