L'Istante, pubblica amministrazione, afferma che a seguito dell'alienazione del patrimonio immobiliare si sono venute a verificare situazioni di proprietà condominiale (cd. Condomini misti) con i privati acquirenti di unità abitative, insieme agli alloggi di proprietà dell'amministrazione istante non ancora venduti.
Alcuni di questi condomini intenderebbero usufruire dell'agevolazione cd. Superbonus 110 per cento per interventi sulle parti comuni.
Considerato che l'amministrazione in commento non può usufruire del Superbonus e non dispone dei fondi necessari per la copertura delle relative spese di competenza, non darà il proprio assenso in assemblea ai lavori prospettati.
Tuttavia, l'Istante non si opporrà, in caso di valida deliberazione dell'assemblea all'esecuzione degli interventi e, in particolare, all'accollo di tutte le spese ad uno o ad alcuni condomini, purché questi ultimi esprimano parere favorevole al riguardo.
Ciò premesso, in considerazione del prossimo svolgimento dell'assemblea straordinaria in un condominio misto, l'Istante chiede se la procedura sopra descritta possa ritenersi corretta.
Nella risposta n. 620/2021 di oggi 22 settembre, l'Agenzia delle entrate ricorda che il decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126 ha inserito nell'articolo 119 del decreto Rilancio il comma 9-bis, successivamente modificato dalla legge di bilancio 2021. La disposizione contenuta nel citato comma 9-bis consente, in sostanza, al condomino o ai condomini che abbiano particolare interesse alla realizzazione di determinati interventi condominiali la possibilità di manifestare in sede assembleare l'intenzione di accollarsi l'intera spesa riferita a tali interventi, avendo certezza di poter fruire anche delle agevolazioni fiscali. In tale ipotesi, ne risponderà eventualmente in caso di non corretta fruizione del Superbonus esclusivamente il condomino o i condomini che ne hanno fruito.
Ciò considerato l'Agenzia delle entrate ritiene che, nel rispetto di ogni altra condizione richiesta dalla norma agevolativa in esame, aspetto non oggetto della presente istanza di interpello, gli altri condomini, diversi dall'Istante, potranno sostenere interamente le spese previste per gli interventi prospettati e beneficiare, quindi, dell'agevolazione fiscale, esprimendo parere favorevole a seguito di delibera valida del condominio ai sensi dell'articolo 119, comma 9-bis, del decreto legge n.34 del 2020.
Il testo completo della risposta è disponibile in allegato.