Nel decreto-legge Semplificazioni – decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, pubblicato sul Supplemento ordinario n. 24/L alla Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 178 del 16 luglio, c'è una norma sul superbonus 110% introdotto dal decreto Rilancio - decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella legge 17 luglio 2020, n. 77 pubblicata sulla G.U. Del 18 luglio – all'articolo 119 recante “Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici”.
Nell'articolo 10 (Semplificazioni e altre misure in materia edilizia) del DL Semplificazioni è presente la seguente norma:
3. Ciascun partecipante alla comunione o al condominio può realizzare a proprie spese ogni opera di cui agli articoli 2 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, e 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, anche servendosi della cosa comune nel rispetto dei limiti di cui all’articolo 1102 del codice civile. Alla legge n. 13 del 1989 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2, comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Le innovazioni di cui al presente comma non sono considerate in alcun caso di carattere voluttuario ai sensi dell’articolo 1121, primo comma, del codice civile. Per la loro realizzazione resta fermo unicamente il divieto di innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, di cui al quarto comma dell’articolo 1120 del codice civile.”;
b) l’articolo 8 è abrogato.
In allegato il decreto-legge Semplificazioni