Per gli interventi effettuati dai condomìni, dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, la detrazione spetta nella misura del 110 percento per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023, nella misura ridotta al 70% per le spese sostenute nel 2024 e in quella ulteriormente ridotta al 65% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025. In relazione agli interventi realizzati su immobili vincolati, con la circolare 23/E del 2022 è stato chiarito che il termine ultimo per fruire del Superbonus è quello previsto per gli interventi «effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio» di cui al primo periodo del comma 8-bis dell'articolo 119 del decreto Rilancio.
Lo ricorda l'Agenzia delle entrate nella Risposta n. 462 di oggi 21 settembre 2022 (in allegato).
L'Istante dichiara di essere proprietario di una unità immobiliare facente parte di un condominio tutelato ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (c.d. "Codice dei beni Culturali e del paesaggio") che, ai fini dell'applicazione del c.d. Superbonus previsto dall'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, non può effettuare interventi c.d. "trainanti" e che, fermo restando il miglioramento di almeno due classi energetiche, intende effettuare gli interventi c.d. "trainati" (ad esempio sostituzione degli infissi, sostituzione del vecchio impianto di riscaldamento con installazione di pompa di calore ecc.) sulla propria unità immobiliare, fruendo della detrazione del 110 per cento sulle spese sostenute in ambito di efficienza energetica.
Ciò posto, l'Istante chiede se può fruire del Superbonus nella misura del 110 percento per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, come previsto per i condomìni.
“Tenuto conto della vigente normativa e degli illustrati chiarimenti di prassi, l'Istante, in presenza di ogni altro requisito e adempimento previsto dalla normativa richiamata (e non oggetto della presente istanza di interpello) potrà beneficiare del Superbonus per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 nella misura del 110 per cento delle predette spese”, risponde l'AdE.