L'introduzione del Superbonus 110% ha comportato un’intensificazione dell’attività nel settore edile che impone di aumentare i controlli volti a verificare il rispetto degli adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. A tal proposito, una particolare attenzione andrà posta anche all’uso dei ponteggi.
Lo sottolinea l'Ispettorato Nazionale del Lavoro nella nota n. 1231 del 23 febbraio 2022, avente ad oggetto “110 in sicurezza” - Vigilanza straordinaria edilizia e contrasto al sommerso”.
In tale nota l'INL rammenta che ai sensi dell’art. 131, comma 6, del D.lgs. 81/2008: “Chiunque intende impiegare ponteggi deve farsi rilasciare dal fabbricante copia della autorizzazione (...)". Per poter commercializzare in Italia un ponteggio, il fabbricante deve essere in possesso della relativa autorizzazione ministeriale (art. 131, comma 2, D.lgs. n. 81/2008: “...per ciascun tipo di ponteggio, il fabbricante chiede al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali l’autorizzazione alla costruzione ed all’impiego [...]"). Ne consegue che l’impiego di ponteggi privi di autorizzazione ministeriale non è ammesso ai sensi del citato art. 131, comma 6, e che la violazione di tale precetto è sanzionata penalmente.
IN ALLEGATO la nota dell'INL.