La cooperativa istante dichiara di essersi costituita nel ... e di aver realizzato due complessi immobiliari, in due zone diverse di ..., divisi a loro volta in più palazzine distinte in scale con circa cinquanta unità immobiliari ciascuna. La sua compagine sociale risulta essere formata da ...soci.
L'istante fa presente, inoltre, di essere una cooperativa di tipo misto, in quanto, al momento dell'atto notarile di trasferimento del bene a titolo di proprietà al socio, si è riservata la proprietà delle parti comuni e la proprietà dei locali commerciali.
Tanto premesso, la Cooperativa rappresenta di voler effettuare interventi di recupero edilizio di cui all'articolo 119, comma 1, lettere a) e b) del decreto-legge n.34 del 2020 (cd. decreto rilancio). Al riguardo, l'istante osserva che tra i destinatari di detti interventi la legge contempla, tra gli altri, i Condomini e le Cooperative a proprietà indivisa per gli immobili dalle stesse possedute e assegnate in godimento ai propri soci.
Poiché in relazione alle cooperative miste il legislatore non precisa nulla, l'interpellante chiede chiarimenti in merito alla possibilità di fruire dell'agevolazione in argomento (cd. Superbonus) come condominio.
LA RISPOSTA DELLE ENTRATE. “Dall'istanza non emerge che le strutture oggetto degli interventi risultano costituite in Condominio secondo la disciplina civilistica prevista, pertanto, in assenza dello stesso sulla base dei chiarimenti resi nella circolare in commento si ritiene che non si possa fruire della detrazione Superbonus”, ha affermato l'Agenzia delle entrate nella risposta n. 83 del 3 febbraio 2021.
“E' appena il caso di precisare che esula dalle competenze della scrivente, essendo una questione di natura civilistica, valutare l'assimilabilità del soggetto istante ad un Condominio nel presupposto che la stessa è proprietaria delle parti comuni dei complessi immobiliari.
Da ultimo, si rappresenta che i precedenti di prassi richiamati dall'istante non risultano conferenti alla fattispecie qui rappresentata poiché riferibili, in linea di principio, a situazioni diverse. La risoluzione afferma che esiste un Condominio in caso di "proprietà mista" quando un edificio è composto da unità immobiliari di proprietà del comune e da unità immobiliari in proprietà del comune medesimo trasferite a soggetti privati. In quel caso erano quindi tutti proprietari di unità immobiliari. La circolare, invece, fa riferimento a disposizioni agevolative che riguardavano interventi operati sulle "parti comuni" di edifici e al "condominio", così come precisato per il Superbonus nella citata circolare n. 24/E del 2020”, conclude l'Agenzia delle entrate.
In allegato la risposta n. 83 del 3 febbraio 2021