SACE amplia gli strumenti per le esigenze di liquidità delle imprese italiane del settore edile che operano nell’ambito del cosiddetto Superbonus 110%. Infatti, le aziende potranno beneficiare della Garanzia SupportItalia di SACE su finanziamenti erogati sotto qualsiasi forma, da banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e dagli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia.
Le imprese edili, contraddistinte dai codici ATECO 41 e 43, che realizzano o hanno realizzato gli interventi di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e dalla legge 17 luglio 2020, n.77, da oggi hanno la possibilità di accedere a nuova finanza valorizzando i crediti fiscali maturati prima del 25 novembre 2022, che concorrono anche a determinare il merito creditizio che le banche attribuiranno alle aziende stesse. Le linee di credito accordate dalle banche e garantite da SACE, potranno essere utilizzate per finanziare i costi relativi a nuovi investimenti, capitale circolante, costi del personale, canoni di locazione o affitto di ramo di azienda, in linea con quanto previsto dal norma del Decreto Aiuti.
Questa opportunità va ad aggiungersi a quanto SACE, anche attraverso le società del Gruppo, è in grado di offrire alle imprese del settore edile. Un sostegno a 360° grazie ad una gamma completa di strumenti per rispondere alle diverse esigenze: dalle garanzie in fase di gara per la sottoscrizione e adempimento del contratto, alle cauzioni a supporto dell’attività, fino alle coperture contro i rischi in cantiere e della costruzione.
DECRETO AIUTI-QUATER. Ricordiamo che il comma 4-quater dell'articolo 9 della Legge 13 gennaio 2023, n. 6, di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Aiuti-quater (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2023 e in vigore dal 18 gennaio scorso) dispone che “La società SACE S.p.A. può concedere le garanzie di cui all’articolo 15 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, alle condizioni, secondo le procedure e nei termini ivi previsti, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma, strumentali a sopperire alle esigenze di liquidità delle imprese con sede in Italia, rientranti nelle categorie contraddistinte dai codici ATECO 41 e 43 e che realizzano interventi in edilizia di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. I crediti d’imposta eventualmente maturati dall’impresa alla data del 25 novembre 2022 ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, possono essere considerati dalla banca o istituzione finanziatrice quale parametro ai fini della valutazione del merito di credito dell’impresa richiedente il finanziamento e della predisposizione delle relative condizioni contrattuali”.
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