Ammessi al Superbonus gli acquirenti degli immobili demoliti e ricostruiti con aumento volumetrico. L'impresa che esegue i lavori, invece, non potrà beneficiare delle detrazioni per riqualificazioni energetiche e Sismabonus per il “fondo commerciale” che utilizzerà come sede operativa, trattandosi di un intervento di nuova costruzione. È il chiarimento fornito dall’Agenzia delle entrate con la risposta n. 364 del 24 maggio 2021.
Nel caso in esame l’istante è una società che ha demolito, ricostruito e diviso in unità abitative un immobile sito in un Comune ricadente in zona a rischio sismico 3. Fa presente che la procedura delle autorizzazioni è iniziata dopo il 1° gennaio 2017 e prima del 1° maggio 2019, data in cui la zona di rischio sismico 3 è stata inclusa nell'ambito degli incentivi per l'acquisto di case antisismiche. Precisa inoltre che ha seguito tutte le procedure richieste dalla normativa, inclusa l’attestazione del miglioramento sismico e delle classi energetiche. Chiede, quindi, se è possibile applicare la detrazione d’imposta a favore dei nuovi acquirenti delle unità e, inoltre, se può beneficiare in qualità di costruttore delle detrazioni per il costituendo fondo commerciale che la stessa utilizzerà come sede.
Per quanto d’interesse nella richiesta formulata, l’Agenzia ricorda che la circolare n. 24/2020 ha stabilito che il Superbonus si applica anche alle spese sostenute dagli acquirenti delle “case antisismiche”, cioè quelle unità immobiliari che fanno parte di edifici ubicati in zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 (ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3519/2006) demoliti e ricostruiti da imprese, che, entro 18 mesi dal termine dei lavori, provvedano alla successiva rivendita. Come chiarito nei documenti di prassi (circolare n. 19/2020) la norma in commento è inserita nel contesto Sismabonus, differenziandosi dalle misure di quest’ultimo in quanto i beneficiari sono i nuovi acquirenti. Fatte queste premesse l’Agenzia, in relazione al primo quesito ritiene che gli acquirenti delle unità immobiliari, risultanti dagli interventi di demolizione e ricostruzione dell'edificio e realizzati con aumento volumetrico conformemente alla normativa urbanistica vigente, siano ammessi alla detrazione in esame (articolo 16, comma 1-septies del Dl n. 63/2013 e articolo 119 del Dl n. 34/2020), nel rispetto dei termini, dei limiti e delle condizioni poste dalla normativa.
In relazione al secondo quesito invece l’Agenzia evidenzia che sia gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico sia quelli per il risparmio energetico devono essere realizzati su edifici esistenti e le detrazioni non valgono per quelli di nuova costruzione. Pertanto, considerato che nel caso in esame si tratta di un intervento di nuova costruzione, l’impresa istante non potrà beneficiare per se stessa delle detrazioni di cui agli articoli 14 e 16 del Dl n. 63/2013.
In allegato la risposta
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