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Superbonus 110% e fondi pensione: chiarimenti dalla Covip

La risposta della Commissione di vigilanza sui fondi pensione a un quesito in tema di anticipazioni per ristrutturazione edilizia ed Ecobonus

venerdì 28 maggio 2021 - Redazione Build News

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La Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip) ha risposto a un quesito in tema di anticipazioni per ristrutturazione edilizia ed Ecobonus - Superbonus 110%.

Riportiamo il testo della risposta:

Data: Maggio, 2021

(lettera inviata a un fondo pensione preesistente)

Si fa riferimento alla richiesta di parere avanzata con nota del …, in merito all’applicazione dell’art. 11, comma 7, lett. b), del Decreto lgs. 252/2005, nella parte in cui prevede l’erogazione di anticipazioni per la realizzazione di interventi di ristrutturazione, di cui all’art. 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del DPR 380/2001 (Testo Unico in materia edilizia), riguardanti la prima casa di abitazione.

Nello specifico, viene chiesto se tali anticipazioni siano ammissibili qualora il contribuente, a fronte di interventi di riqualificazione energetica degli edifici soggetti ai benefici fiscali del c.d. Ecobonus, opti per lo sconto diretto in fattura.

Sul punto, codesto FONDO osserva che gli aderenti che opteranno per lo sconto in fattura sul valore dell’intervento non sosterranno alcuna “uscita di cassa” e non potranno così produrre - come richiesto dalla normativa di riferimento e dagli Orientamenti adottati dalla COVIP con deliberazione del 10 febbraio 2011 - copia del bonifico parlante, recante cioè evidenza del pagamento effettuato e della causale del versamento. Coloro, invece, che non fruiranno dello sconto diretto in fattura potranno produrre la predetta documentazione.

È quindi chiesto di conoscere se, al fine della concessione dell’anticipo per ristrutturazione, l’assenza di bonifico parlante possa costituire un discrimen per un diverso trattamento di due soggetti che godono entrambi di una agevolazione fiscale, sia pure con modalità differenti.

Al riguardo, si fa presente che ai sensi dell’art. 121 del Decreto legge 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla Legge 77/2020, i soggetti beneficiari del c.d. Ecobonus (e delle altre misure ivi previste) hanno diverse opzioni, tra di loro alternative. Essi possono infatti:

a) fruire di una detrazione fiscale in dichiarazione dei redditi (nella misura percentuale spettante in ragione della natura dei lavori effettuati e secondo la ripartizione in quote annuali previste dalla normativa);

b) optare per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

c) avvalersi della cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Detto Decreto ha, quindi, introdotto, per tutte le fattispecie ivi contemplate, la possibilità di optare in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni (cd. sconto in fattura) o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

Ciò posto, si evidenzia che l’art.11, comma 7, lett. b), del Decreto lgs. 252/2005, in tema di anticipazioni per interventi di ristrutturazione della prima casa di abitazione, trova la sua ratio nell’esigenza di concorrere al pagamento delle spese sostenute dall’iscritto per la realizzazione di tali interventi.

Analogamente a quanto rilevato dalla COVIP in una risposta a quesito di novembre del 2010 in tema di anticipazione per acquisto della prima casa di abitazione, è dunque da ritenersi escluso che possa conseguirsi un’anticipazione per interventi di ristrutturazione che non comportino oneri a carico dell’iscritto, come nel caso dello sconto “integrale” sul corrispettivo dovuto.

Pertanto, solo in caso di sconto “parziale” l’iscritto potrà beneficiare di un’anticipazione, da erogarsi avendo a riferimento l’esborso effettivamente sostenuto dallo stesso per interventi che, naturalmente, come disposto dall’art. 11, comma 7, lett. b), del Decreto lgs. 252/2005, rientrino tra quelli di cui all’art. 3, comma 1, lett. a), b), c) e d), del DPR 380/2001 e siano documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell’art. 1, comma 3, della Legge 449/1997, richiamata negli Orientamenti COVIP succitati.

Il Presidente

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