L’installazione di un impianto solare fotovoltaico con installazione, contestuale o successiva, di sistemi di accumulo integrato, permette di fruire di un doppio limite di spesa di 48 mila euro, riferito distintamente ai due interventi, e svincolato dal limite di spesa previsto per il Sismabonus (fissato appunto a 96 mila euro dal TUIR dell’86). La risoluzione 60/E/2020 dell’Agenzia delle Entrate rappresenta una piccola rivoluzione nell’ambito del Superbonus 110%, e un dietrofront rispetto a quanto precedentemente affermato dalla stessa Agenzia con la Circolare 24/E/2020 dell’8 agosto 2020 (entrambe in allegato).
Entrando nel dettaglio, tra gli interventi “trainati” che ottengono la detrazione al 110%, l’Agenzia distingue:
- l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica fino a un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 48 mila euro e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico;
- l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati, alle stesse condizioni degli impianti solari e nel limite di spesa di 1.000 euro per ogni kWh.
Nella circolare 24/E l’Agenzia aveva invece specificato come “cumulativo" il limite di spesa di 48 mila euro, cioè riferito sia all’installazione degli impianti solari fotovoltaici sia dei sistemi di accumulo integrati nei predetti impianti. La marcia indietro della risoluzione 60 è arrivata dopo un parere del Ministero dello Sviluppo Economico, secondo cui il limite di spesa doveva essere distintamente riferito all'installazione degli impianti e dei sistemi di accumulo.
Nel Decreto Rilancio, le due tipologie di intervento si trovano rispettivamente al comma 5 e al comma 6 dell'art. 119. Il comma 5 prevede, per l'installazione del fotovoltaico, un limite di spesa autonomo di 48 mila euro per unità immobiliare “e comunque di 2400 euro per ogni kWh di potenza nominale installata”, che scende a 1600 in caso di contemporaneo intervento di ristrutturazione. Per l’installazione dei sistemi di accumulo, il comma 6 prevede che l’agevolazione al 110% avvenga “con la detrazione di cui al medesimo comma 5, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di 1000 euro per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo.” Di qui l'interpretazione della circolare 24/E, che aveva inteso il limite dei 48 mila euro come unico e complessivo.
La Risoluzione 60 chiarisce che invece vanno considerati autonomamente, e allo stesso tempo sembra confermare che si tratti di un limite autonomo rispetto ai 96 mila euro previsti come massimale del Sismabonus dal TUIR, che di norma assorbe quello degli altri interventi (cfr. Risoluzione n. 147/E/2017) ma non in questo caso, dato che il fotovoltaico rientra nell'art. 119 del Decreto Rilancio.
In allegato, la Risoluzione 60/E e la Circolare 24/E dell’Agenzia delle Entrate