La società interpellante dichiara di essere un'impresa operante da oltre cinquant'anni nel settore delle costruzioni generali e, a seguito degli incarichi ricevuti da vari condomini, effettua lavori di efficientamento energetico degli edifici, aventi a oggetto le parti comuni dei condomini (tipicamente: realizzazione di cappotto e opere correlate) - lavori che possono anche rientrare nell'ambito dell'applicazione delle previsioni di cui agli articoli 119 e seguenti del D.L. n. 34 del 2020.
In merito alle procedure di assegnazione dell'incarico l'istante chiarisce che in una prima fase il Condominio conferisce a Alfa S.p.A. un mandato senza rappresentanza per la realizzazione di un cd. "studio di fattibilità", che comprende una valutazione preventiva e di massima sullo stato dell'edificio, l'indicazione degli elementi di fatto che determinano le inefficienze energetiche e l'individuazione delle opere e degli interventi prospettabili per il miglioramento della prestazione energetica complessiva dell'edificio e in tale fase Alfa S.p.A. in nome proprio affida lo "studio di fattibilità" a un cd. "Tecnico" indipendente, dotato delle competenze e conoscenze necessarie per l'espletamento dell'incarico, il quale all'ultimazione delle prestazioni emette la fattura per le competenze maturate nei confronti di Alfa S.p.A., che provvede al pagamento della stessa.
Invece, con riferimento alle attività successive alla delibera di esecuzione dei lavori, Alfa S.p.A. è in grado di operare come "General Contractor", potendo applicare lo "sconto sul corrispettivo dovuto" in relazione a tutte le spese che il Condominio è tenuto a sostenere per poter beneficiare della detrazione fiscale "Superbonus 110%", ivi incluse le prestazioni rese dal "Progettista" e altri Professionisti (es.: soggetto che rilascerà il visto di conformità e curerà le comunicazioni all'Agenzia delle Entrate per comunicare lo sconto in fattura), avendo peraltro la capacità finanziaria ed essendo disponibile ad anticipare le predette spese in nome e per conto del Condominio, da riaddebitare per l'intero con la fattura conclusiva di saldo dei lavori.
Tutto ciò premesso, l'interpellante formula i seguenti quesiti:
1. chiede conferma in merito alla piena estensione della normativa "Superbonus 110%" alle spese per il cd. "studio di fattibilità", fatturate dal Tecnico a Alfa S.p.A. che gli ha affidato l'incarico in forza del mandato senza rappresentanza conferito a monte dal Condominio - spese che saranno riaddebitate da Alfa S.p.A. al Condominio nell'ambito della prima fattura emessa per stato di avanzamento lavori, con separata e specifica indicazione;
2. si chiede conferma in merito alla possibilità di applicazione delle previsioni ai sensi dell'articolo 121 del D.L. n. 34 del 2020 in materia di "sconto sul corrispettivo dovuto" per tutte le spese riportate nelle fatture emesse da Alfa S.p.A., ivi incluse le eventuali spese sostenute da Alfa S.p.A. in nome e per conto del Condominio per il pagamento delle fatture emesse dal Progettista e dai Professionisti, da riaddebitarsi ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 633/1972.
Nella Risposta n. 480/2021 pubblicata oggi 15 luglio – IN ALLEGATO -, l'Agenzia delle entrate ritiene che la detrazione delle spese per lo studio di fattibilità, in quanto spesa professionale connessa e comunque richiesta dal tipo dei lavori (così come chiarito dalla citata circolare n. 24/E del 2020) sia ammessa, con la modalità di cui al comma 1, lettera a) dell'articolo 121 del decreto Rilancio (cd. sconto in fattura), ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti previsti per la detrazione qui in esame.
Con riferimento al quesito n. 2 - riguardante la possibilità di applicare le previsioni in materia di "sconto sul corrispettivo dovuto" anche con riferimento alle spese anticipate dal GC in nome e per conto del Condominio e riaddebitate per l'intero al momento dell'emissione del saldo dei lavori - si precisa che esula dalle competenze esercitabili dalla scrivente in sede di interpello valutare la correttezza della qualificazione giuridica dello schema utilizzato dall'istante per gestire i rapporti con il committente e con i professionisti menzionati in istanza.
Ciò premesso, si ritiene che laddove il progettista incaricato stipuli il contratto direttamente con il Condominio, ma quest'ultimo deleghi l'istante al pagamento del compenso dovuto in nome e per conto dello stesso, in forza di un mandato con rappresentanza, il primo dovrà emettere fattura a nome del Condominio committente e l'istante riaddebiterà le relative somme allo stesso senza applicazione dell'IVA. Ai sensi dell'articolo 15, comma 1, n. 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, infatti, sono escluse dal computo della base imponibile, ai fini IVA, "le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate", ossia quelle somme, anticipate per conto del mandante, che risultino da idonea fattura emessa da un terzo e intestata direttamente al mandante (cfr. risoluzione n. 164/E del 31 luglio 2003).