Riportiamo il testo dell'interrogazione n. 5-04585 a risposta immediata in Commissione finanze della Camera, presentata dall’On. Currò (M5S) il 9 settembre 2020, rivolta al Ministro dell'economia e delle finanze, sull’incremento dell’aliquota di detrazione al 110 per cento prevista dal «decreto rilancio» e i controlli previsti da parte dell'Agenzia delle entrate.
CURRÒ. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
il «decreto rilancio», così come convertito dalla legge n. 77 del 2020, ha incrementato al 110 per cento l'aliquota di detrazione spettante per le spese sostenute a fronte di particolari interventi in ambito di efficienza energetica, di misure antisismiche, di installazioni di impianti fotovoltaici;
ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi devono assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche del fabbricato da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E.), ante e post intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata;
in particolare, il contribuente deve ottenere:
1) il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta;
2) una attestazione o asseverazione da parte dei tecnici abilitati al rilascio delle certificazioni energetiche o da parte dei professionisti incaricati della progettazione strutturale che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati;
si evidenzia che il 22 luglio 2020, presso la Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria, si è svolta l'audizione del direttore dell'Agenzia delle entrate, avvocato Ruffini, in merito alle disposizioni attuative delle misure sull'efficientamento energetico degli edifici, il quale nella sua relazione ha dichiarato che «Nel caso in cui vengano rilasciate attestazioni o asseverazioni infedeli il legislatore ha previsto la contestazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000, per ciascuna asseverazione infedele oltre all'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato. I professionisti che intendono rilasciare attestazioni o asseverazioni, inoltre, sono tenuti a stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile [...] al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata»;
si evidenzia che l'Agenzia delle entrate potrà effettuare i dovuti controlli nell'arco temporale di due anni dall'inizio dei lavori;
giungono già numerose segnalazioni da parte di soggetti, potenzialmente beneficiari, che nell'incertezza della norma non intendono, ad oggi, programmare interventi ed opere di efficientamento energetico –:
se ritenga di chiarire su quali soggetti ricadrebbe la responsabilità, qualora, all'esito dei controlli effettuati dall'Agenzia delle entrate, dovesse emergere che il contribuente non avrebbe dovuto usufruire del beneficio fiscale di cui all'articolo 119, e quali strumenti avrebbe il beneficiario per tutelare le sue ragioni.
(5-04585)