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Superbonus 110% e immobili ricadenti nell’obbligo di ricostruzione fedele: chiarimenti dal Ministero della cultura

La norma comprende non solo gli edifici aventi caratteri intrinseci di pregio architettonico ma anche gli edifici, ricadenti in ambiti tutelati, che potrebbero apparire privi di pregio

mercoledì 6 ottobre 2021 - Redazione Build News

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Il Ministero della cultura ha risposto in commissione Ambiente della Camera a una interrogazione sugli immobili ricadenti nell’obbligo di ricostruzione fedele ai fini della fruizione dei benefici connessi al Superbonus 110%, alla luce delle modifiche all'articolo 10 del Testo Unico Edilizia introdotte dal Decreto Semplificazioni (decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito nella legge di 11 settembre 2020, n. 120).

CORTELAZZO, CAON, MAZZETTI, LABRIOLA, CASINO, FERRAIOLI e VALENTINI. — Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. — Per sapere – premesso che:

il decreto-legge n. 76 del 2020, ha introdotto modifiche all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. Tali modifiche investono i settori dell'attività edilizia e, in particolare, la definizione di ristrutturazione edilizia, concetto determinante per la possibilità di usufruire di ecobonus, sismabonus e superbonus 110 per cento, ammessi solo in caso di ristrutturazione;

il citato decreto-legge ha incluso, nel concetto di ristrutturazione edilizia, la demolizione e la ricostruzione con modifica di sagoma, sedime, prospetti e volume, precisando che, per gli immobili sottoposti a vincolo ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004, in caso di demolizione e ricostruzione, quest'ultima debba avvenire fedelmente, evidentemente riferendosi agli edifici con valore monumentale o interesse culturale, che, del resto, non hanno la possibilità di modificare prospetti, sagoma, sedime e volumetria;

pur essendo chiaro l'intento del legislatore, tuttavia, il generico richiamo agli immobili di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 potrebbe comportare che, al fine di classificare l'intervento quale ristrutturazione, l'obbligo di fedele ricostruzione, in caso di demolizione e ricostruzione, investa anche il caso di immobili situati in aree vincolate ma privi di tutela diretta o esteticamente incompatibili con il paesaggio, e anche qualora per detti immobili sia stata autorizzata la demolizione/ricostruzione;

la normativa citata non distingue, infatti, tra immobili vincolati per un particolare pregio storico, artistico o architettonico e immobili semplicemente inseriti in aree vincolate;

risulta chiaro che l'intento del legislatore fosse quello di tutelare la fedele ricostruzione di immobili che abbiano un pregio storico e architettonico, e non di imporre la fedele ricostruzione di edifici privi di vincolo proprio;

la normativa non vieta, infatti, che un intervento di demolizione e ricostruzione di immobile, privo di pregio ma inserito in area vincolata, venga realizzato senza rispettare la fedele ricostruzione;

ove non venisse chiarita in questo senso la normativa, tuttavia, la sua applicazione letterale risulterebbe in contrasto con i princìpi costituzionali di uguaglianza, posto che un immobile privo di valore intrinseco dovrebbe essere ricostruito fedelmente per poter ottenere i bonus fiscali, mentre, in aree non vincolate, rimarrebbe ferma la libertà di demolire e ricostruire modificando completamente l'edificio preesistente –:

se non si ritenga di adottare iniziative per chiarire che il richiamo operato dal decreto-legge n. 76 del 2020 agli immobili di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, sia riferibile esclusivamente agli immobili culturali di cui all'articolo 10, del medesimo decreto legislativo, e comunque solo agli edifici oggetto di tutela diretta per il loro intrinseco valore culturale, storico, architettonico.

(5-06704)

LA RISPOSTA DEL MINISTERO DELLA CULTURA

Il decreto-legge n. 76 del 2020 ha novellato l'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, che definisce gli interventi di ristrutturazione edilizia.

In particolare, detta disposizione stabilisce che «rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria».

Il legislatore – tanto nella previgente formulazione (immobili sottoposti a vincoli), quanto in quella introdotta dal decreto-legge n. 76/2020 (immobili sottoposti a tutela) – ha riferito la clausola di salvaguardia in esame agli « immobili », termine che include sia gli ambiti sottoposti a vincolo in quanto tali, sia gli edifici ricompresi nei medesimi ambiti. In entrambi i casi si è dunque in presenza di «immobili», ai sensi del codice civile.

La norma comprende pertanto non solo gli edifici aventi caratteri intrinseci di pregio architettonico ma anche gli edifici, ricadenti in ambiti tutelati, che potrebbero apparire privi di pregio. La scelta operata dal legislatore è coerente con la nozione stessa di tutela del paesaggio, la quale si riferisce alla «forma» del territorio, nei suoi profili di pregio estetico e testimoniale, atteso che - secondo quanto affermato dalla Corte costituzionale – «Il concetto di paesaggio indica, innanzitutto, la morfologia del territorio, riguarda cioè l'ambiente nel suo aspetto visivo» (Corte, cost. n. 367 del 2007).

Conseguentemente, la tutela paesaggistica intende preservare la conformazione dello stato dei luoghi, salvaguardando il territorio da qualsiasi trasformazione che sia esteticamente percepibile, e include, pertanto, anche gli interventi realizzati su edifici compresi in ambiti vincolati nel loro complesso.

La disposizione risulta coerente con i consolidati orientamenti della giurisprudenza.

In particolare, la Corte di Cassazione ha, in più occasioni, affermato che la deroga al regime ordinario della «ristrutturazione edilizia» debba trovare applicazione «anche quando il vincolo paesaggistico riguarda una zona e non un singolo immobile» (Cass. pen. Sez. III, sent. 8 marzo 2016, n. 33043).

Parimenti, il Giudice amministrativo ha ripetutamente sottolineato come la locuzione « immobili sottoposti a tutela » debba essere intesa in senso ampio, «non coincidendo con il singolo edificio ma comprendendo anche le aree e i terreni oggetto di tutela» (cfr. TAR Sardegna, sentenza n. 772 del 2017).

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