L'Istante, proprietario di una villetta a schiera, intende effettuare un intervento di isolamento termico (cd. cappotto termico) sui tre lati della unità immobiliare e beneficiare delle agevolazioni di cui all'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34.
In aggiunta al descritto intervento edilizio, l'Istante intende isolare anche il tetto della villetta. Tuttavia, il menzionato tetto non delimita una superficie riscaldata dell'abitazione, in quanto vi è un locale sottotetto attualmente non abitabile che non costituisce un ambiente riscaldato.
Ciò considerato, l'Istante chiede se, alla luce delle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2021, tale intervento sul tetto della villetta "rientra nel computo della superficie disperdente lorda, ai fini dell'incidenza superiore al 25% anche ove il sottotetto non fosse riscaldato".
Nella Risposta n. 680/2021 di oggi 7 ottobre, l'Agenzia delle entrate ricorda che per effetto della modifica apportata al comma 1 del citato art. 119 da parte della legge di bilancio 2021 nell'ambito degli interventi "trainanti" - finalizzati all'efficienza energetica ammessi al Superbonus - rientrano anche gli interventi per la coibentazione del tetto «senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente» (cfr. articolo 1, comma 66, lettera a), n. 2), della legge n. 178 del 2020).
Pertanto, a seguito della modifica normativa sopra riportata riferibile all'ambito applicativo della norma potranno rientrare nel Superbonus anche gli interventi di coibentazione del tetto e a condizione che il requisito dell'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda, sia raggiunto con la coibentazione delle superfici che, nella situazione ante intervento, delimitano il volume riscaldato verso l'esterno, vani freddi o terreno. Ai fini del computo della superficie disperdente lorda, quindi, non rientra la superficie del tetto quando il sottotetto non è riscaldato.
Il testo completo della Risposta è disponibile in allegato.