Il 28 aprile 2021 il Direttore del Dipartimento Efficienza Energetica dell'ENEA, ing. Ilaria Bertini, audita in Commissione Attività Produttive della Camera, ha chiarito che, in caso di un intervento senza demolizione e ricostruzione, il cambio di dimensione delle finestre non consente di fruire del Superbonus 110%. Nel dettaglio, è ritenuto accettabile uno scostamento nell’ordine del 2% rispetto alle dimensioni originarie e solo in relazioni a valide ragioni tecniche.
Tale indicazione riprende quanto previsto per l’Ecobonus e comporta che nei casi in cui sia richiesta la modifica dimensionale del foro (ad esempio per lavori di trasformazione da finestra a porta finestra) l’incentivo cui fare riferimento è eventualmente il bonus ristrutturazioni.
L'assistente virtuale Virgilio dell'ENEA precisa quanto segue: “Nella disciplina del superbonus, gli interventi su serramenti e infissi possono essere esclusivamente "trainati" (art. 119, comma 2). Il percorso iniziale guidato da Virgilio può aiutarla a verificare il possesso dei requisiti necessari per usufruire del superbonus per gli interventi "trainati" di efficienza energetica.
Come nell'ecobonus, l'intervento deve configurarsi come sostituzione di componenti già esistenti o di loro parti e non come nuova installazione.
Non è necessario che la sostituzione riguardi tutti gli infissi.
Gli infissi connessi alla modifica dimensionale o allo spostamento delle aperture, così come alla realizzazione di nuovi vani di porta o finestra, sono esclusi dall'agevolazione, tranne nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione.
Riteniamo che, rispetto alle dimensioni originarie, possa essere tollerato uno scostamento molto contenuto (nell’ordine del 2%) derivante da ragioni tecniche non eludibili.
Nel caso di contemporanea installazione dell’isolamento termico esterno (“cappotto termico”) si possono modificare le dimensioni del serramento esclusivamente in relazione al restringimento della bucatura esterna. Analogamente, nel caso di contemporanea installazione di impianto radiante a pavimento, si possono modificare le dimensioni del serramento esclusivamente in relazione all’innalzamento della quota di calpestio”.
LA RISPOSTA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE N. 524 DEL 30 LUGLIO 2021. Di diverso parere sembra essere l'Agenzia delle entrate, secondo cui - risposta n. 524 del 30 luglio 2021 - in una ristrutturazione di un immobile residenziale unifamiliare, in cui saranno eseguite sia opere strutturali, con ridistribuzione degli spazi interni, sia lavori di riqualificazione energetica, la sostituzione degli infissi potrà beneficiare del Superbonus al 110% come intervento trainante, anche se avranno una differente superficie a patto che venga rispettato il principio del risparmio energetico che non ammette, a fine lavori, la realizzazione di superfici più grandi di quelle precedenti.
L’Agenzia rileva in primo luogo che ai fini della disciplina agevolativa deve trattarsi di "ristrutturazione edilizia" (articolo 3, comma 1, lett. d) del Dpr n. 380/2001) e non di un intervento di nuova costruzione.
Riguardo alla sostituzione dei serramenti, come nell'Ecobonus, i lavori devono realizzare la sostituzione di elementi già esistenti e non una nuova installazione.
Per i lavori diversi da quelli di demolizione e rifacimento si potrà applicare l’Ecobonus anche se prevedono lo spostamento e una diversa dimensione degli infissi, a condizione che la superficie totale a lavori finiti sia minore o uguale di quella ex ante. In sintesi, precisa l’Agenzia, la detrazione è vincolata dal rispetto del principio del risparmio energetico, che sta alla base della disciplina agevolativa.
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