A partire dal 1° gennaio 2018, è possibile detrarre un importo pari al 19 per cento delle spese sostenute per i premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate per unità immobiliari residenziali e relative pertinenze. La detrazione non spetta se la polizza è stipulata per assicurare solo la pertinenza.
Spetta la detrazione del 90 per cento per i premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate contestualmente alla cessione ad un’impresa di assicurazione del credito d’imposta relativo agli interventi Sisma bonus per cui si può fruire della percentuale di detrazione del 110 per cento.
Lo ricorda l'Agenzia delle entrate nella Circolare n. 7/E del 25 giugno 2021, avente ad oggetto “Raccolta dei principali documenti di prassi relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità per l’anno d’imposta 2020”.
A partire dal 1° luglio 2020, è possibile detrarre un importo pari al 90 per cento delle spese sostenute per i premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate contestualmente alla cessione ad un’impresa di assicurazione del credito d’imposta relativo agli interventi antisismici per cui si può fruire del Superbonus di cui all’art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per unità immobiliari residenziali e relative pertinenze. La detrazione non spetta se la polizza è stipulata per assicurare solo la pertinenza.
Al riguardo l'Agenzia delle entrate osserva che mentre i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo sono detraibili al 19 per cento ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. f-bis), del TUIR, per i premi assicurativi corrisposti a una impresa di assicurazione alla quale si è ceduto il credito di imposta della detrazione del 110 per cento spettante per l’esecuzione di interventi antisismici in zone ad alta pericolosità, la detrazione è elevata al 90 per cento.
La detrazione per i premi assicurativi non può essere “ceduta” in quanto l’art. 121 del d.l. n. 34 del 2020 richiama gli “interventi” antisismici dell’art. 16 del d.l. n. 63 del 2013 e del comma 4 dell’art. 119 del d.l. n. 34 del 2020; in sostanza, l’impresa di assicurazione può acquisire il credito corrispondente al Sisma bonus, ma non il credito corrispondente alla detrazione spettante per il premio assicurativo. Inoltre, per espressa previsione normativa, gli interventi antisismici possono essere effettuati su tutte le unità abitative, anche in numero superiore alle due unità in quanto l’unico requisito richiesto è che tali unità si trovino nelle zone sismiche 1, 2 e 3 (Circolare 08.08.2020 n. 24/E).
Non è possibile fruire di questa agevolazione per gli edifici ubicati nella zona sismica 4 di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2003, n. 3274, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale dell’8 maggio 2003 n. 105.
La detrazione spetta al contraente della polizza, che cede la detrazione di cui all’art. 119, comma 4, indipendentemente dall’intestazione dell’immobile oggetto della stessa, poiché l’agevolazione è riferibile al bene, anziché alla persona.
La detrazione spetta per le polizze stipulate a decorrere dal 1° luglio 2020. Rientrano fra le polizze che danno diritto alla detrazione anche quelle di rinnovo del contratto preesistente alle stesse condizioni (che deve avvenire a decorrere dal 1° luglio 2020), in quanto assimilabili alla stipula di un nuovo contratto.
Resta inteso che la detrazione prevista per le polizze di assicurazione con l’aliquota maggiorata non spetta nel caso in cui non siano rispettati tutti gli adempimenti ed i termini stabiliti per la detrazione e per la cessione ai sensi degli artt. 119 e 121 del citato d.l. n. 34 del 2020.
Restano escluse dalla detrazione le polizze pluriennali stipulate prima del 1° luglio 2020.
La detrazione spetta senza limiti di importo anche per più unità immobiliari.
In caso di polizze “multirischio”, la detrazione spetta limitatamente alla componente di premio relativa alle garanzie a copertura degli eventi calamitosi.
Rientrano fra le polizze che danno diritto alla detrazione anche le fattispecie contrattuali a garanzia del fabbricato stipulate dal condominio, relativamente alla quota di premio riferita alla singola unità immobiliare residenziale e alle relative pertinenze. Nel caso in cui il condominio comprenda anche unità immobiliari diverse da quelle residenziali, la detrazione spetta solo sui premi riferiti alle unità immobiliari residenziali e alle relative pertinenze. La quota di premio relativa ai condomini è certificata dall’amministratore del condominio; in alternativa il condomino deve essere in possesso della copia della polizza e della documentazione da cui si evinca la quota di premio riferita alla propria unità immobiliare effettivamente pagata dal condomino stesso.
L’importo deve comprendere le spese indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della CU 2021 con il codice 81.
Limiti di detraibilità
La detrazione dall’imposta lorda per i premi per rischio eventi calamitosi per assicurazioni stipulate contestualmente alla cessione del credito d’imposta relativo agli interventi Sisma bonus al 110 per cento ad un’impresa di assicurazione spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a euro 120.000; in caso di superamento del predetto limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a euro 240.000.
La detrazione spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”.
Leggi anche: “Superbonus 110%: tutte le novità della Precompilata 2021 nella circolare del Fisco n. 7/E del 25 giugno 2021”